| CAMERA- Il codice ambientale, informazioni aggiornate al 14 febbraio 2011 |
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A seguito della delega contenuta nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria 2009 in materia di sviluppo economico (ora legge 69/2009), l'11 agosto 2010 è stato pubblicato il d.lgs. 128/2010 recante misure correttive al Codice ambientale. Da ultimo, è stato pubblicato il d.lgs. 205/2010 di recepimento della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti.Informazioni aggiornate a lunedì, 14 febbraio 2011Il decreto legislativo 205/2010 in materia di rifiuti Il decreto legislativo 128/2010 Lo schema di decreto relativo alle acque Il decreto legislativo 152/2006 (cd. Codice ambientale) ha operato un generale riordino della normativa: esso ha infatti uniformato e razionalizzato la normativa per le valutazioni ambientali (valutazione d'impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e autorizzazione integrata ambientale), le norme sulla difesa del suolo e per la tutela delle acque dall'inquinamento e per la gestione delle risorse idriche, quelle in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, la normativa sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico e quella in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Il Codice ambientale è entrato in vigore il 29 aprile 2006. Nel corso della XV legislatura sono state apportare alcune modifiche al testo attraverso l'emanazione di due decreti correttivi (D.Lgs. 284/2006 e D.Lgs. 4/2008). Si osserva, in proposito, che l'intero Codice reca poi, una serie assai lunga di rinvii a successivi decreti attuativi , molti dei quali non ancora emanati. L'articolo 12 della legge 69/2009 ha quindi previsto una nuova delega al governo - da esercitare entro il 30 giugno 2010 - in materia ambientale da attuarsi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge 308/2004. Il decreto legislativo 205/2010 in materia di rifiuti Da ultimo, è stato pubblicato il d.lgs. 205/2010 di recepimento della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti - predisposto ai sensi dell’allegato B della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) - che modifica la Parte quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del d.lgs. 152/2006; sullo schema di decreto (atto n. 250) il 21 ottobre 2010 la Commissione ambiente ha espresso il prescritto parere con una serie di condizioni, evidenziando, tra l'altro, la necessità di garantire, nell'ambito del sistema sanzionatorio legato al Sistri, il principio di ragionevolezza della pena così come la necessità di specificare una serie di definizioni relative alla classificazione dei rifiuti e dei sottoprodotti nonché alla disciplina delle esclusioni, anche al fine di semplificare le procedure di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti per le imprese.. Le principali novità riguardano: • la definizione di sottoprodotto (già prevista dall'ordinamento nazionale) che viene resa più aderente al disposto comunitario; • il riutilizzo di terre e rocce da scavo che, se il materiale di risulta non è contaminato, viene considerato un sottoprodotto e può essere riutilizzato in loco; • la definizione di CDR, volta a consentire la produzione di energia dai rifiuti, considerando quindi il rifiuto non più uno scarto ma una risorsa economica, con vantaggi sia in termini ambientali che di bolletta energetica; • la codificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), attraverso l’inquadramento nell’ambito normativo europeo del provvedimento istitutivo del sistema. Il decreto definisce inoltre le sanzioni per l’inosservanza delle previsioni relative al Sistri che non potevano essere contenute nel decreto ministeriale istitutivo; • la definizione di obiettivi di recupero di alcuni materiali: per vetro, carta, plastica e metalli viene fissata al 2020 una soglia tassativa minima di recupero, il 50%; • una gerarchia dei rifiuti, con un ordine di priorità che prevede la prevenzione, cioè misure che riducono la quantità di rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; la preparazione per il riutilizzo, ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; il riciclaggio, il recupero (ad esempio di energia, quando cioè i rifiuti svolgono un ruolo utile sostituendo altri materiali) e lo smaltimento. La direttiva sottolinea che, nell’applicare questa gerarchia, gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. Il decreto legislativo 128/2010
Il 26 maggio scorso il governo ha presentato alle Camere lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative al Codice (atto n. 220). In particolare, il decreto legislativo apporta correzioni e integrazioni alle parti Prima (Disposizioni comuni e principi generali), Seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC) e Quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le modifiche alla parte prima del Codice definiscono la tutela dell'ambiente quale finalità di tutta l'azione normativa ed amministrativa dello Stato e non del solo decreto legislativo. Viene quindi introdotto - tra gli obiettivi della tutela dell'ambiente - lo sviluppo sostenibile. La norma fa inoltre salvo, qualora il Codice preveda poteri sostitutivi del Governo, il potere delle regioni di prevedere, nelle materie di propria competenza, poteri sostitutivi per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente. Viene, infine, inserito un richiamo al rispetto del diritto internazionale. All'interno della parte seconda del Codice ambientale,si traspone la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA) oggi contenuta nel decreto legislativo 59 del 2005, e si apportano alcune modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione dell'impatto ambientale (VIA). In particolare, si introducono disposizioni di coordinamento delle procedure di VIA ed AIA che, nella prassi, tendevano a sovrapporsi creando duplicazioni istruttorie e ritardi procedimentali. Per le opere di competenza statale è prevista per legge l?accorpamento delle due procedure, con assorbimento della procedura di AIA da parte della procedura VIA. Per le opere di competenza regionale, il predetto assorbimento è previsto solo ove l'autorità competente in materia di VIA coincida con quella competente in materia di AIA. Si prevede il ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica per la trasmissione della documentazione oggetto delle valutazioni ambientali; si ribadisce che la verifica di assoggettabilità riguarda gli impatti significativi e negativi sull'ambiente; vengono precisati i termini della fase di consultazione e coordinate le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione del pubblico al fine di evitare duplicazioni; si prevede, in via generale, l'esperibilità del rimedio avverso il silenzio dell'amministrazione previsto dall'articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Le correzioni ed integrazioni alla parte quinta del Codice riguardano la tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. La revisione interessa, in via prioritaria, il titolo I:si introducono alcune correzioni e integrazioni alle definizioni, tra le quali si segnala la distinzione tra nozione di impianto e nozione di stabilimento, indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull'amministrazione; al fine di colmare la lacuna in tema di controlli delle emissioni di impianti sottoposti alla competenza statale, si attribuisce al Ministero dell'ambiente il ruolo di autorità competente per il controllo delle piattaforme off-shore e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore; si elencano gli impianti e le attività in deroga; in materia di impianti termici civili (titolo II della parte quinta), si precisa che la disciplina speciale si applica soltanto agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW; sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore in quanto non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e devono pertanto soggiacere alle stesse regole; si attribuisce ai piani regionali di qualità dell'aria il potere di imporre nuovi requisiti tecnico-costruttivi e valori limite di emissione più severi di quelli statali. A seguito di un ampio ciclo di audizioni , nella seduta del 23 giugno la Commissione ambiente ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni e osservazioni. L'11 agosto 2010 il decreto legislativo 128/2010 è stato pubblicato in G.U. Lo schema di decreto relativo alle acque Il 20 ottobre scorso la Commissione ambiente ha espresso il prescritto parere sullo schema - predisposto ai sensi dell'allegato B della legge 96/2010 (comunitaria 2009) di recepimento della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e della direttiva 2009/90/CE sull’analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque. Lo schema novella alcuni articoli ed allegati del d.lgs. 152/2006, (con il quale è stata recepita, tra l’altro, la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE) e, in particolare, quelli relative alla tutela delle acque dall'inquinamento (Sezione II della Parte terza del Codice) (atto n. 252). In particolare la Commissione ha richiamtao l'attenzione del Governo sull'opportunità di prevedere che, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del Codice, le autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, nonché all'adempimento degli obblighi previsti, in attuazione della direttiva 2007/60/CE, dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in capo alle autorità di bacino distrettuali, svolgendo, a tal fine, funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici. I piani di bacino Il Ministero dell'ambiente ha reso noto che il 24 febbraio 2010 sono stati adottati sei Piani di gestione dei bacini idrografici, in attuazione della cd. direttiva quadro acque (2000/60/Ce). Tali Piani (che riguardano i distretti idrografici Padano, delle Alpi Orientali, dell’Appennino Settentrionale, del Serchio, dell’Appennino Centrale e dell’Appennino meridionale), adottati dopo la prevista procedura di consultazione e partecipazione pubblica, contengono le informazioni disponibili sui bacini stessi, nonché il programma delle misure che sono necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualità delle acque previste dalla menzionata direttiva. Si ricorda che il numero complessivo dei bacini idrografici individuati nel territorio nazionale è di otto: i due rimanenti corrispondono al territorio delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna) e pertanto la loro adozione è stata rimessa all'autorità competente regionale. Approfondimenti Il terzo correttivo al Codice ambientale (16/11/2010) Dossier pubblicati Rifiuti - Recepimento della direttiva 2008/98/CE Rifiuti - Schema di D.Lgs. n. 250 (dir. 2002/98/CE) - Schede di lettura (20/09/2010) Rifiuti - D.Lgs. 205/2010 - Esito dei pareri al Governo (31/01/2011) Terzo correttivo al Codice ambientale Altri dossier Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) Monitoraggio dei provvedimenti di attuazione (27/03/2009) La gestione dei rifiuti in Danimarca, Francia e Paesi Bassi (13/04/2010) Qualità aria ambiente e aria pulita in Europa Schema di D.Lgs. n. 224 (21/06/2010) Documenti e risorse web Reteambiente - Speciale sul D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) Ministero dell'ambiente - AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) Ministero dell`Ambiente - Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) |














