| CAMERA- Giornalisti, informazioni aggiornate al 9 febbraio 2011 |
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La VII Commissione della Camera sta esaminando il nuovo testo di una proposta di legge che modifica alcuni aspetti dell'ordinamento della professione di giornalista. Inoltre, con il decreto legislativo di recepimento della Direttiva Servizi nel mercato interno è stata adeguata la disciplina della professione alla normativa comunitaria. In precedenza erano state adottate disposizioni volte a favorire, in determinate condizioni, il prepensionamento dei giornalisti.Informazioni aggiornate a mercoledì, 9 febbraio 2011Il provvedimento di modifica dell'ordinamento della professione di giornalista L'attuazione della Direttiva Servizi nel mercato interno 2006/123/CE Prepensionamento dei giornalisti All’Ordine dei giornalisti, istituito con la legge n. 69 del 1963, appartengono: giornalisti professionisti, che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista; pubblicisti, che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. Le funzioni relative alla tenuta dell’albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate, per ciascuna regione, da un Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio nazionale dell'Ordine ha sede presso il Ministero della giustizia. Il provvedimento di modifica dell'ordinamento della professione di giornalista Il 5 novembre 2009 la VII Commissione della Camera ha avviato l'esame della proposta di legge A.C. 2393, che modifica taluni aspetti della L. n. 69 del 1963, relativi, in particolare, alle modalità di accesso alla professione di giornalista, al Consiglio nazionale e ai Consigli regionali dell'Ordine, alla responsabilità disciplinare degli iscritti all'albo e alla correttezza dell'informazione. Dopo aver svolto audizioni informali degli addetti al settore, l'8 febbraio 2011 la Commissione ha adottato il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, inviato quindi alle Commissioni competenti per il parere. Iscrizioni e prove Il nuovo testo prevede che, ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti, i soggetti che hanno almeno la laurea non devono sostenere l'esame di cultura generale. Introduce, invece, lo stesso esame per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti. Inoltre, i soggetti che intendono iscriversi nell’elenco dei professionisti possono presentare, in ciascun anno solare, solo due domande di ammissione alla prova di idoneità professionale. Consigli dell’ordine Con riferimento al Consiglio nazionale dell’Ordine, il nuovo testo, oltre ad intervenire sulle modalità di convocazione dell'organo, affida il compito di disciplinarne la composizione e definirne le modalità di elezione ad un regolamento emanato dal Ministro della giustizia. Stabilisce sin d'ora che i componenti saranno al massimo 90, con un rapporto di 2 a 1 fra professionisti e pubblicisti. Una disposizione di natura procedurale modifica la modalità di convocazione delle assemblee elettorali dei Consigli dell’ordine regionali. Responsabilità disciplinare e correttezza dell’informazione Si dispone l'istituzione di una Commissione deontologica nazionale - il cui compito è accertare in secondo grado la responsabilità disciplinare degli iscritti all’ordine - e, presso ogni distretto di Corte d’appello, di un Giurì per la correttezza dell’informazione. L'attuazione della Direttiva Servizi nel mercato interno 2006/123/CE Relativamente alla disciplina della professione di giornalista, l'art. 54 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (GU 23 aprile 2010), (schema di decreto legislativo n. 171 ), di attuazione della Direttiva 2006/123/CE (vedi L'attuazione della direttiva "servizi" ), recante Servizi nel mercato interno, ha apportato modifiche alla L. n. 69 del 1963. In particolare, il provvedimento prevede che: ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti, i cittadini membri dell'UE sono equiparati ai cittadini italiani; ai fini dell'iscrizione all'albo, la residenza è equiparata al domicilio professionale; il decreto ministeriale di riconoscimento (emanato ai sensi della normativa di recepimento della Direttiva Qualifiche) costituisce titolo abilitante; con riferimento alla domanda di iscrizione all'albo, vale il principio del silenzio assenso. Prepensionamento dei giornalisti Anche al fine di sostenere il settore dell'editoria , è stata estesa ai giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici la facoltà di optare per il pensionamento anticipato, già prevista per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti di aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, dipendenti delle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale (art. 41-bis del D.L. 207/2008, commi da 5 a 7). Per il sostegno dell’onere derivante dal richiamato prepensionamento, sono stati stanziati complessivamente 20 milioni di euro. Le modalità di accesso al prepensionamento sono state definite - in attuazione dell'art. 7-ter, comma 17, del D.L. 5/2009, convertito dalla L. 33/2009 - dal DM 24 luglio 2009 (GU 24 agosto 2009). Approfondimenti Francia: la nuova legge sulla protezione delle fonti giornalistiche (07/05/2010) Dossier pubblicati Documenti e risorse web |














