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CAMERA- Assunzioni obbligatorie , informazioni aggiornate al 3 febbraio 2011 PDF Stampa E-mail
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Il 1° febbraio 2011 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato il testo unificato degli AA.CC. 3720 e 3908-A, che reca una norma di interpretazione autentica articolo 5, comma 7, del decreto-legge 102/2010, sul diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime del terrorismo, del dovere e delle altre categorie ad esse equiparate e dei loro familiari, al fine di stabilire che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

Informazioni aggiornate a giovedì, 3 febbraio 2011

La norma di interpretazione autentica si rende necessaria al fine di chiarire il quadro normativo venuto a determinarsi a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 102/2010 e degli effetti che esso ha prodotto, nella concreta prassi amministrativa, in materia di assunzioni obbligatorie.

Al fine di meglio chiarire la complessa vicenda normativa, si ricorda in primo luogo che  l’articolo 1, comma 2, della legge 407/1998, ha previsto il diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime del terrorismo, del dovere e delle altre categorie ad esse equiparate, nonché dei familiari (coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti) dei soggetti deceduti. Tale obbligo è stato successivamente specificato dall’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, con cui è stata prevista (peraltro in attesa di una disciplina organica della materia), limitatamente alle aziende (pubbliche e private) con più di 50 dipendenti, una quota di riserva pari all’1% dei lavoratori impiegati (e ad un'unità per i datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti). Su tale disposizione è intervenuto, da ultimo, l’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 102/2010, che ha stabilito la non applicazione della quota di riserva per le assunzioni di tali categorie di lavoratori.

Per effetto di tale disposizione, interpretata in via amministrativa nel senso di consentire le assunzioni anche oltre la prevista quota di riserva dell’1%, tali categorie di lavoratori hanno cominciato ad essere assunte a valere anche sulla quota di riserva prevista a favore dei lavoratori disabili dall’articolo 3 della legge n.68/1999 (7%), suscitando le rimostranze delle associazioni rappresentative di quest’ultimi.

A tale riguardo si ricorda che la legge n.68/1999, ai fini dell’inserimento o il reinserimento nel mondo produttivo delle persone portatrici di handicap, ha disposto, da un lato, per le imprese di maggiori dimensioni, una riduzione (dal 15% al 7%) della quota di riserva da assegnare ai disabili in relazione al totale dei posti di lavoro; dall’altro, una estensione della platea delle imprese destinatarie degli obblighi di assunzione, comprendendo sia i datori di lavoro pubblici che privati, aventi un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35. In particolare l’articolo 3 impone ai datori di lavorocon più di 14 dipendenti di avere alle proprie dipendenze una certa percentuale (o numero) di lavoratori disabili (pari al 7% se i dipendenti sono più di 50; pari a 2 lavoratori se i dipendenti sono compresi tra 36 e 50; pari a 1 lavoratore se i dipendenti sono compresi tra 15 e 35).

Sul quadro normativo venutosi a determinare per effetto di quanto stabilito dall’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 102/2010, il provvedimento licenziato dalla Camera dei deputati interviene a precisare che tale disposizione deve interpretarsi nel senso che il superamento della quota di riserva dell’1% prevista – come detto - a favore delle vittime del terrorismo, del dovere e delle altre categorie ad esse equiparate, nonché dei familiari (coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti) dei soggetti deceduti, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

 

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