| CAMERA- La tutela del cliente bancario, informazioni aggiornate al 27 gennaio 2011 |
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La crisi ha influenzato anche l'assetto dei rapporti tra banca e cliente: la tutela di quest'ultimo è stata rafforzata modificando la disciplina dei contratti bancari e le norme che regolano i rapporti con gli istituti.Informazioni aggiornate a giovedì, 27 gennaio 2011I contratti e la disciplina delle clausole Norme in materia di trasparenza I contratti e la disciplina delle clausole Nel quadro delle misure anticrisi è stata integrata (articolo 4 del D.L. 9 ottobre 2008, n. 155) la disciplina in tema di garanzia sui depositi, aggiungendosi ai sistemi già presenti nell’ordinamento la possibilità di rilascio di una garanzia statale a favore dei depositanti presso le banche italiane. Inoltre il D.L. n. 185 del 2008 (articolo 2-bis) ha previsto la nullità, a determinate condizioni, di alcune clausole bancarie la cui applicazione risultava particolarmente onerosa per il cliente, tra cui la pattuizione di “massimo scoperto”. Sull’importo dello scoperto la banca solitamente applica un tasso di interesse a debito del cliente finché non sono versate le somme necessarie a riportare il conto a credito. Oltre agli interessi, la banca addebita una percentuale che la compensa per aver messo a disposizione del cliente del denaro utilizzabile in qualsiasi momento: è la “commissione di massimo scoperto”. Alla luce delle norme introdotte, la clausola è nulla ove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Anche l’articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 2009, n. 78, ha recato misure finalizzate al contenimento del costo delle commissioni bancarie. Anzitutto (comma 2), per rendere effettivi i benefici derivanti dal limite alla commissione di massimo scoperto, l'ammontare del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non può comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento. Le norme sono entrate in vigore il 5 agosto 2009. Dal 1° novembre 2009 (articolo 2, comma 1 del D.L. 78/2009, come sostituito dall'articolo 36, comma 3 del D. Lgs. n. 11 del 2010, che ha attuato nell'ordinamento interno la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno), la data di valuta per il beneficiario di assegni circolari e bancari tratti su una banca insediata in Italia non può superare, rispettivamente, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Dal 1° aprile 2010 la data di disponibilità economica non potrà superare i quattro giorni per tutti i titoli. Con il D.Lgs. n. 141 del 2010 (come modificato dal D. Lgs. n. 218 del 2010) è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori - per cui si veda il relativo tema - e sono state tra l'altro ricondotte entro il Testo unico bancario altre disposizioni, contenute in leggi speciali, intervenute nel tempo in materia di trasparenza dei contratti bancari (Titolo II). Il 18 gennaio 2011 la Commissione VI Finanze ha espresso parere favorevole , con osservazioni, sullo schema di decreto legislativo n. 314 che reca l'attuazione dela direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi bancari per quanto riguarda il livello di copertura e i rimborsi. Arbitro Bancario Finanziario Il 18 giugno 2009 la Banca d’Italia ha emanato disposizioni in materia di Arbitro Bancario Finanziario – ABF, sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, cui gli intermediari devono aderire ai sensi dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993). La delibera del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio – CICR del 29 luglio 2008, n. 275 ha indicato i criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell’organo decidente, per garantirne l’imparzialità e assicurare la rappresentatività dei soggetti interessati. Alla Banca d'Italia spetta la nomina dei membri dell’organo decidente, la prescrizione di regole sul supporto tecnico e organizzativo, nonché l'emanazione di disposizioni applicative. L'Autorità ha articolato l’ABF in tre collegi giudicanti (siti a Milano, Roma e Napoli); in data 14 ottobre 2009 sono stati nominati i membri dell'organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario ed è stato approvato il Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di detto organo. Conti dormienti Si ricorda che la legge finanziaria del 2006 (articolo 1, comma 345 e ss.gg. della l. 23 dicembre 2005, n. 266) ha disposto l’uso delle somme provenienti da conti e rapporti non movimentati ("conti dormienti") per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie (ad esempio, i soggetti danneggiati dal default dei “bond argentini”). Con il D.L. n. 155 del 2008 (articolo 4, comma 1-bis) sono state modificate le procedure per acquisire determinate categorie di somme (tra cui gli assegni circolari non riscossi) al “Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie”: l'acquisizione avviene se le somme non sono state reclamate entro il termine di prescrizione del relativo diritto. Il decreto-legge Alitalia (D.L. 28 agosto 2008, n. 134) aveva esteso il meccanismo risarcitorio ai piccoli azionisti e agli obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A che non avessero esercitato diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società; successivamente, tuttavia, per tali soggetti sono stati disposti altri e specifici meccanismi di tutela (disciplinati dal D.L. n. 5 del 2009 e dal D.L. n. 78 del 2009). Norme in materia di trasparenza In data 29 luglio 2009 la Banca d'Italia ha emanato la nuova disciplina in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" con l'obiettivo, "di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario." Dossier pubblicati
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