| CAMERA-Federalismo municipale, informazioni aggiornate al 21 gennaio 2011 |
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In data 9 novembre 2010 è stato assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed alle Commissioni bilancio delle due Camere - che dovranno esprimere il proprio parere entro la prima settimana di febbraio - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Il provvedimento dispone la devoluzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali, istituisce una cedolare secca sugli affitti ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. Il 20 gennaio uno dei due relatori ha presentato una proposta di parere che prevede, d'intesa con il Governo, numerose modifiche allo schema.Informazioni aggiornate a venerdì, 21 gennaio 2011I contenuti del testo trasmesso alle Camere I contenuti del testo trasmesso alle Camere Lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale sposta dallo Stato ai comuni il gettito di numerosi tributi erariali: imposta di registro, ipotecaria e catastale, Irpef sui redditi fondiari non agrari, imposta di registro e bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili nonché la cedolare secca sugli affitti, istituita dal provvedimento. In una prima fase di avvio, della durata di tre anni, (2011-2013), gli enti locali riceveranno il gettito dei tributi immobiliari, che manterranno per questo periodo l’assetto attuale; poi, dall’anno 2104, saranno introdotte nell’ordinamento fiscale due nuove forme di tributi comunali: l’imposta municipale propria (IMU) e l’imposta municipale secondaria facoltativa. I tributi in questione alimenteranno un Fondo sperimentale di equilibrio, istituito con la finalità di assicurare una devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare che risulti progressiva e territorialmente equilibrata, la cui durata è fissata in un periodo di cinque anni. Il riparto del Fondo fra i singoli comuni avverrà tendo conto dei fabbisogni standard di spesa (D.Lgs. n. 216 del 26 novembre 2010) e dei risultati conseguiti dalle amministrazioni locali nel recupero dell’evasione fiscale. Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si prevedono modalità di attribuzione differenziate e semplificate. In corrispondenza del gettito che confluisce nel Fondo vengono ridotti i trasferimenti erariali spettanti ai comuni, al fine di rispettare il vincolo di neutralità finanziaria cui soggiace l’attuazione dello schema di decreto. Al medesimo fine viene stabilita l’attribuzione allo Stato di una compartecipazione sul gettito dei tributi devoluti ai comuni. Viene infine istituita – con decorrenza dall’anno 2011 - una nuova imposta sui canoni di locazione, denominata cedolare secca: con essa si introduce la facoltà per il contribuente di applicare un regime fiscale sostitutivo, con aliquota al 20%, sui redditi rinvenienti da immobili locati ad uso abitativo. La cedolare sostituisce l’Irpef sulle locazioni, le addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito e le imposte sui canoni di locazione. A partire dal 2014 entreranno in vigore per il finanziamento dei comuni, in sostituzione delle attuali imposte, due nuove forme di tributo: l’imposta municipale propria e l’imposta municipale facoltativa. La prima imposta, che sostituisce numerosi tributi attinenti il comparto immobiliare, ha un’aliquota ordinaria dell’8 per cento ed un’aliquota agevolate del 2 per cento per i trasferimenti relativi alla prima casa e per quelli mortis causa. Con riguardo, infine, all’imposta sul possesso, la cui aliquota andrà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 30 novembre 2010, essa ha come presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale. L’imposta municipale facoltativa – che non concerne gli immobili ad uso abitativo – sostituisce alcune specifiche forme di prelievo di spettanza dei comuni ( TOSAP, canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità ed altre). Essa può essere istituita solo previo svolgimento di apposite consultazioni popolari da svolgersi sulla base dello statuto comunale dell’ente locale interessato. Le modifiche proposte Nella seduta del 20 gennaio uno dei due relatori della Commissione, il Presidente La Loggia, ha presentato la propria proposta di parere che, d'intesa con il Governo, reca numerose modifiche al provvedimento, sulla base delle problematiche emerse nel corso dell'esame in Commissione. Oltre alla riduzione della durata del Fondo sperimentale di riequilibrio da cinque a tre anni, tra le principali modifiche si segnalano: 1) in luogo dell'attribuzione ai Comuni dell'intero gettito derivante dai possedimenti immobiliari (con riserva allo Stato di una quota allo stesso), si prevede che il gettito medesimo rimanga in capo all'erario, con l'attribuzione ai Comuni di una compartecipazione del 30%. 2) L'incentivazione del ruolo dei Comuni all'attività di accertamento tributario, disponendo che la quota, già prevista, del 50% del maggior gettito sia attribuita all'ente locale anche in via provvisoria sulle somme riscosse, salvo conguaglio sugli importi definitivamente introitati. 3) La previsione che il gettito proveniente dalla cedolare secca, in precedenza devoluta ai Comuni con una quota destinata allo Stato, sia riservato ai Comuni limitatamente ad una quota percentuale che verrà stabilita con apposito decreto ministeriale. Inoltre, l'originaria aliquota del 20% viene prevista esclusivamente per i contratti a canone concordato, mentre per gli altri contratti di locazione viene stabilita l'aliquota del 23%, disponendosi altresì che il maggior gettito riscosso con tale incremento di aliquota sia destinato, per 400 milioni, in favore delle famiglie affittuarie, sulla base dei figli a carico. 4) La modifica delle aliquote di tassazione delle transazioni immobiliari, che sono individuate al 2% nel caso di prima casa di abitazione ed al 9% nelle restanti ipotesi (le attuali aliquote sono stabilite rispettivamente al 3 ed all'8%). 5) Viene eliminata la facoltatività dell'imposta municipale secondaria, che assume quindi carattere obbligatorio. 6) Viene previsto che i Comuni capoluogo di provincia possano istituite un'imposta di soggiorno, di misura variabile da 0,5 a 5 euro per notte, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con destinazione del relativo gettito al finanziamento di interventi nel settore del turismo. Si rinvia infine a successivi decreti legislativi il riordino della disciplina dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti nonché della rideterminazione dell'addizionale comunale IRPEF. La Commissione ha stabilito, con l'assenso del Governo, di concludere i propri lavori entro la prima settimana di febbraio. Dossier pubblicati
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