| CAMERA-Etichettatura dei prodotti alimentari, informazioni aggiornate al 19 gennaio 2011 |
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La XIII Commissione (Agricoltura) della Camera, in sede legislativa, ha definitivamente approvato, all'unanimità, l'AC 2260-bis-B in materia in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. Il provvedimento, che è volto alla promozione del valore delle produzioni con particolare riguardo alla qualità e tracciabilità dei prodotti e del sistema produttivo e all'ampliamento delle informazioni per il consumatoreInformazioni aggiornate a mercoledì, 19 gennaio 2011La XIII Commissione (Agricoltura) della Camera, in sede legislativa, ha definitivamente approvato,all'unanimità, l'AC 2260-bis-B in materia in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. Il testo, approvato dalla Camera e modificato dalla Commissione Agricoltura del Senato in sede deliberante, è il frutto di un iter parlamentare piuttosto complesso. Le disposizioni concernenti l’etichettatura e la qualità dei prodotti alimentari sono infatti il risultato dello stralcio di un più ampio disegno di legge di iniziativa governativa (AC 2260) volto al rilancio competitivo del sistema agroalimentare. Nel corso dell’esame alla Camera, la Commissione Agricoltura, posto il ristretto margine di disponibilità in ordine alla copertura finanziaria, ha infatti deciso di concentrare l’esame del provvedimento sulla tematica della promozione del valore delle produzioni, con particolare riguardo alla qualità e tracciabilità dei prodotti e del sistema produttivoe all’ampliamento delle informazioni per il consumatore, anche alla luce delle prospettive di riforma della PAC e del quadro normativo comunitario in evoluzione. Tutte le altre disposizioni, che avevano ad oggetto questioni tra le quali le agevolazioni previdenziali per le aree montane e svantaggiate, il sostegno per il settore bieticolo-saccarifero nonché il riordino delle agroenergie, sono state oggetto di stralcio. Il testo del disegno di legge così come approvato dalla Camera e modificato dal Senato, risulta quindi incentrato sulle finalità di promozione della qualità dei prodotti e del sistema di produzione intesa come legame con i territori di origine, capacità organizzativa e di penetrazione nei mercati e di una sempre più ampia tutela del consumatore. Il fine di assicurare una completa informazione ai consumatori è infatti alla base delle norme che dispongono l’obbligo, per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, in accordo con i più recenti orientamenti che stanno maturando in ambito comunitario. Per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione. L’etichetta deve altresì segnalare l’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. Le modalità applicative dell'indicazione obbligatoria d'origine sono demandate a decreti ministeriali che dovranno anche definire, all'interno di ciascuna filiera alimentare, quali prodotti alimentari saranno soggetti all'etichettatura. Ulteriori disposizioni attengono ai controlli, sostanzialmente attribuiti alle regioni, nonché al sistema sanzionatorio. Nel medesimo senso vanno lette le disposizioni per la competitività dei prodotti a denominazione protetta volte ad un inasprimento del sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle norme che stabiliscono limiti all’utilizzo di determinate sostanze nelle preparazioni alimentari qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite. Una finalità analoga è sottesa all’istituzione di un “Sistema di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari finalizzato a garantire una qualità superiore del prodotto finale, contraddistinto da un basso uso sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati, e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria. Immediatamente contigua è le questione relativa alla sicurezza alimentare sotto il profilo della razionalizzazione del sistema dei controlli. Con riguardo a tale profilo, si intendono rafforzare le azioni per il contrasto e la repressione delle frodi alimentari con specifico riguardo alla contraffazione dei prodotti protetti, inserendo nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria anche il Corpo forestale dello Stato. In parallelo è profondamente revisionato il sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme che disciplinano l’attività sementiera, in tema di fabbricazione degli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, nonché quello posto a tutela delle caratteristiche degli oli d’oliva.Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato, è altresì riconducibile la disposizione che contempla l’obbligo per gli allevatori di bufale di adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale. Approfondimenti Etichettatura e qualità: provvedimenti all'esame dell'Ue (18/01/2011) Dossier pubblicati |














