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CAMERA- Tutela degli investitori ,informazioni aggiornate all’ 11 gennaio 2011 PDF Stampa E-mail
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Alla luce della recente crisi dei mercati, al legislatore si è presentata la prioritaria istanza di introdurre norme più severe e dettagliate in materia finanziaria con lo scopo di proteggere gli investitori, secondo le linee-guida emanate in sede europea.

Informazioni aggiornate a martedì, 11 gennaio 2011

Consulenza e promozione finanziaria

Prospetto informativo

Sistemi multilaterali di scambio

Agenzie di rating del credito

Con il decreto legislativo 17 luglio 2009, n. 101 si è inteso attuare due deleghe legislative: la prima (articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, “legge sul risparmio”) conferita al fine di integrare e correggere le norme (contenute nel decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51) concernenti il prospetto per l’offerta o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari; la seconda (articolo 1, comma 5 della legge 18 aprile 2005, n. 62) che integra e corregge le norme (D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164) di attuazione della Direttiva sui mercati di strumenti finanziari (MiFID), n. 2004/39/CE.

Consulenza e promozione finanziaria

L'articolo 1 del D. Lgs. n. 101/2009 modifica le norme concernenti i consulenti finanziari, correggendo di conseguenza anche la disciplina dei promotori. All’uopo è infatti predisposta una normativa più articolata della precedente. Per l’attività di consulenza finanziaria si veda anche il tema concernente l'intermediazione finanziaria .

Si prevede, fra l’altro:

- la disciplina dei criteri di composizione dell’organismo deputato alla gestione dell’Albo dei consulenti finanziari;

- la facoltà per l’organismo stesso di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo delle contribuzioni dovute dagli iscritti;

- il contraddittorio con l’interessato, nell’esercizio dei poteri sanzionatori;

- nuovi provvedimenti sanzionatori, da applicarsi da parte dell’organismo di gestione dell’Albo (richiamo scritto e sanzioni pecuniarie);

- la decorrenza del termine per proporre ricorso contro i provvedimenti sanzionatori dalla comunicazione di essi all’interessato;

- in caso di inerzia o malfunzionamento dell’organismo, il potere della Consob di proporre al Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione di provvedimenti opportuni, tra cui lo scioglimento dell’organismo e la nomina di un commissario, nei casi più gravi.

Le parallele modifiche alla disciplina in materia di consulenti finanziari prevedono che anche l’organismo di gestione dell’Albo dei promotori finanziari possa avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo delle contribuzioni dovute dagli iscritti; che possa richiedere prestazioni patrimoniali anche a coloro che chiedono l’iscrizione e a coloro che intendono sostenere la prova valutativa; che sia obbligato alla cancellazione degli iscritti nell’Albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob.

Prospetto informativo

La finalità di protezione degli investitori emerge in particolare relativamente alla disciplina del prospetto informativo in materia di offerta al pubblico di strumenti e prodotti finanziari (articolo 94 e 94-bis del D.Lgs. n. 98 del 1998), modificati anch'essi dal D. Lgs. n. 101 del 2009.

Secondo la normativa vigente, il prospetto informativo è sottoposto all’approvazione della Consob; essa deve verificare la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite. Al fine di rendere la norma aderente alle prescrizioni europee, si dispone che la Consob verifichi la completezza del prospetto, inclusa la coerenza e la comprensibilità dell’informazione fornita.

Sono poi previste modifiche agli obblighi informativi cui sono tenuti emittenti, offerenti, revisori contabili e componenti degli organi sociali degli stessi, nonché intermediari incaricati del collocamento.

Oggi la Consob ha facoltà di chiedere informazioni concernenti i soggetti per cui vi sia un fondato sospetto che svolgano un’offerta al pubblico in violazione delle disposizioni di legge. La modifica consente all’Autorità di chiedere informazioni anche su coloro per i quali vi sia fondato sospetto che abbiano svolto le operazioni in questione, dunque anche per le offerte al pubblico già concluse.

Sistemi multilaterali di scambio

Il D. Lgs. n. 101/2009 prevede inoltre l’estensione delle tutele, attualmente offerte dal TUF e dalle Autorità di vigilanza per quanto attiene alla negoziazione di strumenti finanziari su mercati regolamentati, anche alla negoziazione di strumenti finanziari sui sistemi multilaterali di scambio, con particolare riguardo alla protezione dagli “abusi di mercato”. L’intervento è motivato dalla necessità di garantire adeguati livelli di tutela (al pari di quanto già avviene negli ordinamenti di altri Stati) per gli investitori che si rivolgono ai sistemi multilaterali di scambio, consentendo anche una riduzione del costo della raccolta di capitale per le piccole e medie imprese i cui titoli siano scambiati su tali mercati.

Fra le modifiche si ricordano:

- l’estensione ai sistemi multilaterali di scambio delle norme in tema di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate;

- il potere della Consob di richiedere informazioni anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione, aventi le caratteristiche stabilite dalla Consob medesima;

- l’estensione delle regole di controllo e del sistema delle sanzioni per abusi di mercato anche alle negoziazioni di strumenti finanziari sui sistemi multilaterali di scambio non regolamentati, oltre che, come attualmente previsto, sui mercati regolamentati.

Agenzie di rating del credito

In attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2009 (articolo 50 della legge n. 96/2010) è stato adottato il D.Lgs. 5 ottobre 2010, n. 176, recante l'attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito. Le disposizioni attribuiscono alla Consob la competenza a svolgere i compiti indicati dalle norme europee; in particolare, l'Autorità esercita i poteri di vigilanza sulle agenzie di rating (ispezioni, richieste di documentazione etc.) e adotta le opportune misure sanzionatorie, anche di natura interdittiva.

Approfondimenti

Rafforzamento della vigilanza finanziaria (12/10/2009)

Dossier pubblicati

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria Schema di D.Lgs. n. 75 (artt. 1, c.3, 4 e 5, e 9-bis, L. 62/2005; artt. 12, c. 2 e 3, e 44, L. 262/2005)Elementi per l'istruttoria normativa

Documenti e risorse web

Consob - l'Albo dei promotori.

 

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