| CAMERA- Pagamenti e antiriciclaggio informazioni aggiornate all’ 11 gennaio 2011 |
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L'attività parlamentare in tema di strumenti di pagamento ha mirato ad adeguare le norme interne alle indicazioni europee - anche per realizzare l'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) -, e rafforzare gli organi preposti alla lotta al finanziamento del terrorismo.Informazioni aggiornate a martedì, 11 gennaio 2011Pagamenti con strumenti diversi dal contante e norme antifrode Contrasto del riciclaggio di denaro Tracciabilità dei flussi finanziari Pagamenti con strumenti diversi dal contante e norme antifrode Relativamente all’uso di strumenti diversi dal contante, la legge comunitaria 2008 (articolo 32 della legge 7 luglio 2009, n. 88) ha recato princìpi e criteri per il recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, per definire il quadro giuridico per realizzare l’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA). Il progetto SEPA intende estendere il processo d'integrazione europea ai pagamenti in euro con strumenti diversi dal contante, per favorire l'efficienza e la concorrenza. Nell'area SEPA tutti i pagamenti al dettaglio in euro sono considerati "domestici"; viene meno la distinzione fra pagamenti nazionali e transfrontalieri. Dal gennaio 2008 è possibile effettuare pagamenti conformi agli standard SEPA mediante carte di pagamento e bonifici. In particolare, sono stati introdotti nell'ordinamento gli “istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento”, con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica. La Banca d’Italia è stata individuata quale l'Autorità competente ad autorizzare l’avvio dell’attività, a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento, a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l’esecuzione delle operazioni di pagamento e, infine, a specificare le regole che disciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento. La direttiva 2007/64/CE è stata recepita nell'ordinamento interno con il D. Lgs. 22 gennaio 2010, n. 11. La legge comunitaria 2009 (larticolo 52, comma 1, lettera b) della legge n. 96/2010) ha delegato il Governo ad introdurre nuove fattispecie penali, secondo le indicazioni della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 maggio 2001 (2001/413/GAI) concernente la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Tale decisione intende uniformare le legislazioni degli Stati membri affinché le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti siano considerati illeciti penali, passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che commettono tali illeciti (considerando 4 e 9 della decisione quadro). Il decreto-legge n. 78/2009 ha recato norme di ulteriore attuazione della citata direttiva 2007/64/CE, modificando la disciplina della data di valuta e di disponibilità per il beneficiario per i bonifici, gli assegni circolari e bancari. Per approfondimenti, si rinvia al tema "La tutela del cliente bancario" . Contrasto del riciclaggio di denaro Il D. Lgs. 11 maggio 2009, n. 54 ha introdotto disposizioni sull’accesso agli atti del Comitato di sicurezza finanziaria, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in ottemperanza agli obblighi internazionali dell’Italia nel contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il Comitato ha il compito di operare le misure di congelamento di beni disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea per i scopi antiterroristici. Le norme di attuazione (decreto ministeriale) cui è demandata la disciplina del funzionamento del Comitato devono prevedere quali categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sono sottratti alla disciplina del normale diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi. In attuazione della suddetta prescrizione è stato emanato il D.M. 20 2010 n. 203. Si segnala che il D. Lgs. 25 settembre 2009, n. 151 ha recato alcune correzioni e integrazioni alle vigenti norme antiriciclaggio (contenute nel D. Lgs. 231/2007) . Da ultimo, inoltre, l'articolo 20 del D. L. 78/2010 - con finalità di adeguamento alle disposizioni comunitarie - ha fissato a 5.000 euro il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore. Tracciabilità dei flussi finanziari L'articolo 3 del Piano straordinario contro le mafie (legge n. 136 del 2010, come modificata dal D.L. n. 187/201) ha introdotto disposizioni volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche: è previsto in particolare che i contraenti debbano utilizzare – salvo eccezioni specificamente indicate – conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, ove appoggiare i relativi movimenti finanziari, ed effettuare i pagamenti con modalità tracciabili. La tracciabilità dei flussi finanziari è altresì tutelata mediante l’obbligo di indicare il Codice unico di progetto – CUP, assegnato a ciascun investimento pubblico sottostante alle commesse pubbliche, al momento del pagamento relativo a ciascuna transazione effettuata in seno ai relativi interventi. Dossier pubblicati Legge comunitaria 2009 - A.C. 2449 - Schede di lettura (15/06/2009) Legge comunitaria 2009 - A.C. 2449 - Elementi per l'istruttoria legislativa (15/06/2009) Legge comunitaria 2008 - A.C. 2320 - Schede di lettura (27/03/2009) Legge comunitaria 2008 - A.C. 2320 - Elementi per l'istruttoria legislativa (27/03/2009) |














