| CAMERA- Credito al consumo informazioni aggiornate al 10 gennaio 2011 |
|
|
|
Tweet me!| Documenti |
L'esigenza di rivedere la disciplina del credito al consumo nasce a seguito delle indicazioni fornite in sede europea (direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008), ma anche dall'esame in sede parlamentare delle più rilevanti problematiche legate all'istituto, in relazione alla recente crisi economica e finanziaria.Informazioni aggiornate a lunedì, 10 gennaio 2011Il D.Lgs. n. 141 del 2010 ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori (al Titolo I), recando le opportune modifiche al Testo Unico Bancario – TUB ed al Codice del Consumo. Accanto a tale intervento, il provvedimento ha ricondotto all’interno del TUB altre disposizioni, contenute in leggi speciali, intervenute nel tempo in materia di trasparenza dei contratti bancari (Titolo II). Il Titolo III del D.Lgs. n. 141/2010 ha operato una revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario: Il Titolo IV è intervenuto in materia degli agenti in attività finanziaria e di attività di mediazione creditizia. Accanto alle modifiche al TUB, sono state inoltre emanate disposizioni in materia di incompatibilità e di requisiti (tecnico-informatici, patrimoniali, di professionalità ed onorabilità) richiesti ai predetti soggetti. E’ stato compiutamente disciplinato l’organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; infine, è stata introdotta la fattispecie criminosa di esercizio abusivo dell’attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria. La delega ad operare tali interventi di riordino e recepimento di norme comunitarie è contenuta nell’articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), come modificato dalla legge comunitaria 2009 (articolo 13 della legge n. 96 del 2010). Si ricorda che la direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 è stata emanata al fine di armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito ai consumatori; le autorità europee hanno infatti osservato che “lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno della Comunità e fa sorgere ostacoli nel mercato interno quando gli Stati membri adottano disposizioni cogenti diverse e più rigorose rispetto a quelle previste dalla direttiva 87/102/CEE. Tali distorsioni e restrizioni possono a loro volta avere conseguenze sulla domanda di merci e servizi”. Queste esigenze di tutela, assieme alle nuove forme di credito offerte ai consumatori e da questi utilizzati, hanno fatto sorgere l’esigenza di “modificare le disposizioni esistenti ed estenderne, se del caso, l’ambito di applicazione”. In materia di credito al consumo, la Commissione VI (Finanze) ha approvato il 23 febbraio 2010 il documento conclusivo della relativa indagine conoscitiva. L’indagine ha esaminato le principali problematiche che presenta tale forma di finanziamento, anche in relazione all'impatto della normativa comunitaria sulla legislazione interna e ai dati statistici concernenti la diffusione del fenomeno, allo scopo di elaborare linee-guida di revisione. La medesima Commissione il 27 maggio 2010 ha approvato la risoluzione 7-00340 (Pagano) con la quale ha impegnato il Governo a tenere adeguatamente conto, nel recepire la direttiva 2008/48/CE, delle conclusioni della suddetta indagine conoscitiva, in particolare richiedendo l’introduzione di norme specifiche relative all'operatività dei sistemi di informazione creditizia, prevedendosi nel dettaglio che il consumatore debba essere informato esplicitamente delle conseguenze, rispetto all'accesso al credito, di eventuali segnalazioni negative a suo carico inserite nei predetti sistemi, e che tali segnalazioni negative, prima di essere inserite nei predetti sistemi, siano previamente comunicate al consumatore interessato, consentendo a quest'ultimo di avanzare, entro un determinato termine, eccezioni rispetto alle segnalazioni effettuate, al fine di evitarne l'inserimento nei sistemi di informazione creditizia. Da ultimo, il D. Lgs. n. 218 del 2010 ha recato integrazioni e correzioni al predetto D. Lgs. 141 /2010, al fine di riallineare e a chiarire i tempi di entrata in vigore della disciplina da esso dettata, nonché per ricondurre alla fonte legislativa la relativa disciplina di attuazione. Dossier pubblicati |














