| CAMERA- Irpef e addizionali, informazioni aggiornate al 28 dicembre 2010 |
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In materia di tassazione dei redditi delle persone fisiche si segnalano le agevolazioni in favore dei soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente straordinario e premi di produttività nonché le misure per tutelare le famiglie a basso reddito adottate anche al fine di fronteggiare la crisi economica. Per venire incontro alle temporanee difficoltà di liquidità finanziaria è stato disposto, in via transitoria per alcuni periodi d'imposta, il differimento del pagamento di una quota dell'acconto IRPEF.informazioni aggiornate a martedì, 28 dicembre 2010Differimento dell'acconto IRPEF Gli interventi sull’IRPEF sono stati diretti, in una prima fase, ad incentivare nuovi investimenti al fine di promuovere una maggiore competitività del Paese. In una seconda fase, invece, gli interventi fiscali sono stati finalizzati ad aumentare il reddito disponibile delle famiglie anche al fine di fronteggiare la crisi economica e finanziaria che ha interessato l’Italia. Incentivi per la produttività In favore dei lavoratori dipendenti, l’articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008 ha introdotto una imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (10 per cento), in luogo del regime ordinario di tassazione, da applicare alle remunerazioni per lavoro straordinario o per premi di produttività percepiti dai lavoratori del settore privato. Il regime agevolato, inizialmente previsto per il solo secondo semestre del 2008 e poi prorogato agli anni 2009, 2010 e 2011 rispettivamente, dal decreto-legge n. 185 del 2008, dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) e dalla legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011), può essere fruito dai soggetti che hanno realizzato un reddito da lavoro dipendente non superiore superiore a determinati limiti fissati in 30.000 euro nel 2007, in 35.000 euro nel 2008 e 2009 e in 40.000 nel 2010. Il beneficio spetta su un ammontare di remunerazioni non superiore a 3.000 euro per il secondo semestre 2008 ovvero a 6.000 euro per gli anni 2009, 2010 e 2011. L'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 185 ha esteso l'agevolazione ad alcuni dipendenti del settore pubblico quali la difesa, la sicurezza e il soccorso pubblico. Detrazioni IRPEF Diversi interventi sono stati effettuati attraverso l’istituto della detrazione IRPEF. Oltre alla detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (estesa al contemporaneo acquisto di mobili e arredi) e di riqualificazione energetica, meglio illustrate nell’apposita sezione concernente la tassazione degli immobili , si ricorda che con la legge n. 203 del 2008 (finanziaria 2009) sono state prorogate all’anno 2009 le detrazioni per spese di autoformazione dei docenti e per l'abbonamento a trasporti pubblici e sono state introdotte a regime le detrazioni per le spese di frequenza all'asilo nido. Addizionali IRPEF Per quanto riguarda le aliquote delle addizionali IRPEF – che consentono agli enti territoriali interessati, nei limiti fissati dalla normativa primaria, una discrezionalità nell’imposizione locale - il decreto-legge n. 93 del 2008 ha disposto la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali all’IRPEF. In deroga a tale disposizione, le regioni che evidenziano un deficit nel settore sanitario, al fine di ripianare tale deficit, hanno dovuto applicare le aliquote massime delle addizionali regionali IRPEF e dell'IRAP previste dalle rispettive leggi istitutive. Inoltre, per l'anno 2010, la legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010) ha stabilito che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di rientro del deficit sanitario delle regioni interessate determina un ulteriore incremento delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF (+0,30%) e dell'IRAP (+0,15%). L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 2 luglio 2010, ha rilevato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del 2010, relativamente alle seguenti regioni: Lazio, Campania, Molise e Calabria che hanno pertanto incrementato le misure delle aliquote d'imposta richiamate. Non sono state finora apportate modifiche alla struttura dell’IRPEF e alle relative addizionali (scaglioni di reddito ed aliquote ordinarie d’imposta) anche in considerazione del fatto che, a seguito dell’approvazione della legge n. 42 del 2009 concernente la delega al Governo in materia di federalismo fiscale si è in attesa della emanazione dei relativi decreti di attuazione che avranno ad oggetto anche il tributo in esame. Differimento dell'acconto IRPEF Il decreto-legge n. 168 del 23 novembre 2009 ha disposto il differimento, al 16 giugno 2010, del versamento di una quota dell'acconto IRPEF 2009 che, in base alla normativa previgente, avrebbe dovuto essere versato entro il 30 novembre 2009 (riduzione dal 99% dal 79%). Il decreto-legge n. 78 del 2010 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il differimento dell'acconto IRPEF dovuto per i periodi d'imposta 2011 e 2012. Bonus famiglia Il decreto-legge n. 185 del 2008 ha introdotto, per l’anno 2009, un bonus fiscale in favore delle famiglie a basso reddito i cui componenti siano titolari di determinate categorie di reddito quali il reddito da lavoro dipendente e assimilati, il reddito da pensione, i redditi fondiari entro il limite di 2.500 euro, e alcuni redditi diversi. L’importo del bonus dipende dalla composizione e dal reddito complessivo del nucleo familiare; in particolare, varia da un minimo di 200 euro per i nuclei con un solo componente titolare di pensione non superiore a 15.000 euro annui ad un massimo di 1.000 euro in favore dei nuclei con più di 5 componenti ed un reddito non superiore a 22.000 euro ovvero dei nuclei con familiare portatore di handicap titolari di reddito non superiore a 35.000 euro. Altre misure In favore dei soggetti che, a seguito di investimenti in azioni e titoli similari, realizzano al momento della cessione delle partecipazioni una plusvalenza, il decreto-legge n. 97 del 2008 ha introdotto il regime denominato “start up” ai sensi del quale il contribuente può fruire, in presenza dei requisiti richiesti, della esenzione dall’IRPEF e sue addizionali. Ai fini della fruizione del beneficio è richiesto, tra l’altro, che la plusvalenza non sia realizzata nell’esercizio d’impresa e che la stessa sia reinvestita - entro due anni dal suo conseguimento - in un nuovo acquisto di quote o azioni di società di persone o società di capitali costituite da non più di tre anni. A seguito del terremoto in Abruzzo verificatosi nell'aprile del 2009, è stato emanato il decreto legge n. 39 del 2009 nel quale si prevede, tra l'altro, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi nonchè l'introduzione di misure dirette a facilitare il ricorso al credito per i soggetti colpiti dal sisma. La legge finanziaria per il 2010, inoltre, ha introdotto un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (aliquota 20%) in luogo del regime ordinario di tassazione da applicare ai redditi di locazione di immobili situati nella zona terremotata ed utilizzati come abitazione principale. L'articolo 13-bis del D.L. 78/2009, come modificato dal decreto-legge n. 103 del 2009 e dalla legge finanziaria 2010, ha introdotto la possibilità di rimpatriare o regolarizzare le attività detenute illegalmente all'estero alla data del 31 dicembre 2008 ("scudo fiscale") . Ulteriori interventi che interessano le persone fisiche esercenti attività in proprio sono illustrati nel tema Ires e Irap . Dossier pubblicati Finanziaria 2009 - Legge 22 dicembre 2008, n. 203 - Schede di lettura (19/01/2009) Finanziaria 2010 - Legge 23 dicembre 2009, n. 191 Documenti e risorse web Circolare Agenzia Entrate n. 2 del 2009 "Bonus straordinario per le famiglie" Circolare Agenzia Entrate n. 15 del 2009 "Esenzione delle plusvalenze da start up" |














