| CAMERA-Nuova imprenditorialità, informazioni aggiornate al 20 dicembre 2010 |
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La proposta di legge C. 2424 e abbinate, all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati, reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori titolari di determinati trattamenti di sostegno al reddito (indennità di disoccupazione, CIG, CIGS, trattamenti di mobilità e contratti di solidarietà) i quali intendano avviare una nuova attività d'impresaInformazioni aggiornate a lunedì, 20 dicembre 2010La proposta di legge introduce, in via sperimentale per un biennio, un'indennità mensile a favore dei lavoratori che intendano avviare una nuova attività d’impresa, pari al 50% dell'importo del trattamento di sostegno al reddito (indennità di disoccupazione, CIG, CIGS, trattamenti di mobilità e contratti di solidarietà) di cui sono titolari, nonché benefici di carattere fiscale, incentivi economici e misure di semplificazione di taluni adempimenti amministrativi. L’indennità mensile è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell’INPS, con contribuzione figurativa del 50%. In particolare, l’INPS eroga mensilmente il 25 per cento del trattamento spettante alla Cassa depositi e prestiti Spa, che provvede ad anticipare al lavoratore, in un’unica soluzione, la corrispondente somma capitalizzata. Tra i principali benefici previsti dal provvedimento si segnalano l’esonero dal versamento dei contributi obbligatori nel caso in cui si assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono di trattamenti di sostegno al reddito (con contribuzione figurativa, pertanto, a carico dell'INPS); un regime fiscale agevolato (in particolare, l’applicazione del regime tributario dei “contribuenti minimi” e delle disposizioni in materia di credito d’imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno); l’accesso a finanziamenti bancari garantiti dai fondi speciali antiusura. Sono previsti, inoltre, un credito d'imposta (utilizzabile in compensazione dei versamenti tributari e contributivi) pari al 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto di un'apparecchiatura informatica (per un importo non superiore a 400 euro) necessaria per accedere all’assistenza dell’ufficio delle entrate e la deduzione dall’imposta sul reddito delle spese di formazione professionale (nel limite di 5.000 euro nel primo biennio di attività). Per quanto concerne la semplificazione amministrativa, si dispone che le nuove attività imprenditoriali siano soggette a specifiche misurein materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e siano esonerate da alcuni obblighi previsti dal Codice ambientale in materia di rifiuti. Altre semplificazioni ed esoneri riguardano specifici adempimenti contabili e tributari. Nel caso in cui i soggetti che hanno chiesto la fruizione della misura sperimentale interrompano la propria attività d'impresa e tornino a percepire redditi da lavoro dipendente, essi sono tenuti ad effettuare la cessione del quinto dello stipendio in favore dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti. Terminato il periodo sperimentale, è prevista la facoltà di iscrizione alle liste di mobilità per i soggetti che abbiano intrapreso attività di impresa e i lavoratori da essi assunti, a condizione che l’attività imprenditoriale venga interrotta a causa di comprovate difficoltà di natura economica o finanziaria. Atteso il carattere sperimentale della normativa, si dispone che entro un anno il Governo presenti al Parlamento una relazione sull’attuazione della legge. Infine, specifiche disposizioni (aventi efficacia dal 2012) intervengono in materia di inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana, stabilendo che essi abbiano titolo all’iscrizione nella gestione previdenziale degli artigiani. |














