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CAMERA- Sostegno del reddito e nuova imprenditorialità, informazioni aggiornate al 16 dicembre 2010 PDF Stampa E-mail
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CAMERA- Sostegno del reddito e nuova imprenditorialità

La proposta di legge C. 2424 e abbinate, all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati, reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori titolari di determinati trattamenti di sostegno al reddito (indennità di disoccupazione, CIG, CIGS, trattamenti di mobilità e contratti di solidarietà) i quali intendano avviare una nuova attività d'impresa

Informazioni aggiornate a giovedì, 16 dicembre 2010

L’articolo 1 prevede, in via sperimentale per un biennio, un'indennità mensile pari al 50% dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti di sostegno al reddito contemplati. L’indennità è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell’INPS, con contribuzione figurativa nella misura del 50% della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale delle rispettive Gestioni. E’ altresì previsto l’esonero dal versamento dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente nel caso in cui i soggetti interessati che abbiano intrapreso attività di impresa, nel periodo di riferimento, assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono di trattamenti di sostegno al reddito. Tali periodi sono integralmente coperti mediante contribuzione figurativa, con oneri a carico dell'INPS. Resta comunque fermo per i datori di lavoro l'obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Terminato il periodo sperimentale, è prevista la facoltà di iscrizione alle liste di mobilità per i soggetti che abbiano intrapreso attività di impresa, i lavoratori assunti da questi ultimi e i soci e i collaboratori familiari, a condizione che l’attività lavorativa o imprenditoriale venga interrotta a causa di comprovate difficoltà di natura economica o finanziaria.

L’articolo 2prevede che in favore dei lavoratori che avviano una nuova attività d’impresa l’INPS eroghi mensilmente il 25 per cento del trattamento spettante alla Cassa depositi e prestiti Spa, che provvede ad anticipare al lavoratore, in un’unica soluzione, la corrispondente somma capitalizzata. Inoltre, i medesimi lavoratori possano accedere a finanziamenti bancari garantiti dai fondi speciali antiusura. Nel caso in cui i soggetti che hanno chiesto la fruizione della misura sperimentale interrompano la propria attività d'impresa e tornino a percepire redditi da lavoro dipendente, essi sono tenuti ad effettuare la cessione del quinto dello stipendio in favore dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti

L’articolo 3 introduce un regime fiscale agevolato in favore dei titolari delle nuove attività d’impresa. I principali benefici riguardano l’applicazione del regime tributario dei “contribuenti minimi”, l’applicazione delle disposizioni in materia di credito d’imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno, un credito d'imposta (utilizzabile in compensazione dei versamenti tributari e contributivi) pari al 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto di un'apparecchiatura informatica (per un importo non superiore a 400 euro) necessaria per accedere all’assistenza dell’ufficio delle entrate, semplificazioni ed esoneri da adempimenti contabili e tributari e la deduzione dall’imposta sul reddito delle spese di formazione professionale (nel limite di 5.000 euro nel primo biennio di attività).

Gli articoli 4 e 5 prevedono che le nuove attività imprenditoriali siano soggette a specifiche misurein materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e siano esonerate da alcuni obblighi previsti dal Codice ambientale in materia di rifiuti.

L’articolo 6individua le forme imprenditoriali ammesse ai benefici previsti dal provvedimento.

L’articolo 7 reca talune disposizioni, aventi efficacia dal 2012, in materia di inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana, stabilendo che essi abbiano titolo all’iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani; conseguentemente, si dispone che gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualsiasi natura ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge siano dichiarati estinti d’ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti e che i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restino privi di effetto.

L’articolo 8 introduce norme per il coordinamento normativo e finanziario del testo e per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento.

L’articolo 9prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge il Governo presenti al Parlamento una relazione sull’attuazione delle disposizioni sperimentali introdotte.

 

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