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CAMERA- Il decreto energia, informazioni aggiornate al 16 dicembre 2010 PDF Stampa E-mail
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Il decreto-legge 105/2010, tra le altre norme, intende dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di disposizioni del decreto-legge 78/2009 in materia di interventi urgenti per le reti di energia.

Informazioni aggiornate a giovedì, 16 dicembre 2010

Il decreto-legge 105/2010, convertito dalla legge 129/2010 (A.C. 3660), reca misure urgenti in materia di energia.

Una delle disposizioni principali intende dare esecuzione alla sentenza della Corte costitu­zionale n. 215 del 2010, sostituendo i primi quattro commi dell’articolo 4 del decreto-legge 78/2009 in materia di interventi urgenti per le reti di energia e nomina di appositi commissari straordinari (v. Strategia energetica nazionale ).

Si tratta di una disciplina che differisce, rispetto alla preesistente, in quanto conferisce alle intese con le regioni interessate l’individuazione degli interventi urgenti ed indifferibili connessi non solo alla produzione ma anche alla trasmissione e alla distribuzione dell'ener­gia (e delle fonti energetiche). Inoltre, il coinvolgimento di soggetti privati nel finanziamento di tutti i suddetti interventi viene previsto come possibilità e non più come requisito (senza più specificare che gli interventi in questione richiedono "capitale prevalentemente o interamente privato") e purché ne siano assicurate l’effettività e l’entità.

Un altro rilevante intervento, aggiunto nel corso dell'esame parlamentare, istituisce presso l’Acquirente Unico un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas (v. Mercati energetici ).

Le Camere in sede di conversione  hanno inoltre introdotto numerose specifiche disposizioni che intervengono sulla disciplina della produzione di energia da fonti rinnovabili, con riferimento alla realizzazione dei relativi impianti o agli incentivi concessi.

In particolare, per quanto riguarda la realizzazione dei suddetti impianti, si demanda al Ministro dello sviluppo economico la determinazione di misure opportune affinché l’istanza per l’autorizzazione unica relativa alle opere per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili venga accompagnata da adeguate garanzie finanziarie a carico del richiedente l’autorizzazione e degli eventuali subentranti. Inoltre si ricomprendono tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - riconosciute di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti - anche le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e/o alla rete elettrica nazionale che sono necessarie per l’immissione dell’energia prodotta dall’impianto come risultano dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. Un’altra disposizione fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali recanti soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate dalla normativa statale (su tale disposizione è stata emanata una circolare ministeriale ).

Per quanto riguarda l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, si novella l’art. 2-sexies del decreto-legge 3/2010 (v. Approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori ), prevedendo che le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, di cui al D.M. 19 febbraio 2007, siano riconosciute ai soggetti che nel rispetto della procedura per l'accesso alle tariffe incentivanti prevista dallo stesso decreto ministeriale, abbiano concluso l’installazione dell’impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010, abbiano comunicato al gestore di rete e al GSE, entro la stessa data, la fine dei lavori, purché l’impianto medesimo entri in esercizio entro il 30 giugno 2011.

Un'altra norma fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 6, della legge 99/2009, precisando a quali impianti spetta la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori che utilizzano impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali, possono ottenere a titolo di remunerazione dell’energia immessa nel sistema elettrico.

Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte ulteriori disposizioni attinenti a specifiche questioni energetiche.

Con una di tali disposizione si riconosce al Ministro dello sviluppo economico la facoltà di disporre un rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico fino ad una potenza di 1000 MW, la cui remunerazione non superi quella di equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi a minor impatto ambientale.

Con un'altra si incide sulle competenze in ordine agli interventi sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di denuncia di inizio attività (DIA). A seguito della modifica, viene attribuita al Ministero dello sviluppo economico - ricevuta dal comune l’informazione sull’assenza di una o più delle condizioni stabilite - la facoltà di notificare all’interessato l’ordine di non effettuare gli interventi previsti.

Con un'altra ancora, si proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 il termine entro cui la Regione Sardegna procede ad assegnare (mediante procedure di gara) una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta.

Altre norme del provvedimento riguardano temi diversi dall'energia.

Una di tali norme proroga dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 il termine per l’attuazione del piano di riassetto delle partecipazioni societarie di Invitalia S.p.A., limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali possedute dalla stessa Invitalia. Con una disposizione aggiunta dalle Camere inoltre si autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad attribuire ad Invitalia le funzioni di assistenza tecnica per l’attuazione dei programmi comunitari di propria competenza.

In sede di conversione è stato soppresso l’articolo 3, che dettava una disciplina “in sede di prima applicazione” per la nomina del presidente e degli altri componenti dell’Agenzia per la sicurezza nucleare prevedendo che non operassero le incompatibilità stabilite dalla normativa vigente.

Con una disposizione aggiunta alla legge di conversione è differito dal 15 agosto 2010 al 15 febbraio 2011 il termine per l’esercizio della delega di cui all’art. 3, comma 2, della legge 99/2009, per il riordino del sistema degli incentivi.

Dossier pubblicati

Misure urgenti in materia di energia D.L. 105/2010 - A.C. 3660 Elementi per l'istruttoria legislativa (26/07/2010)

Misure urgenti in materia di energia D.L. 105/2010 - A.C. 3660 - Schede di lettura (26/07/2010)

Misure urgenti in materia di energia D.L. 105/2010 - A.C. 3660-A Elementi per l'esame in Assemblea (29/07/2010)

Documenti e risorse web

Corte Costituzionale (sentenza n. 215/2010)

 

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