| CAMERA- Federalismo municipale |
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In data 9 novembre 2010 è stato assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed alle Commissioni bilancio delle due Camere - che dovranno esprimere il proprio parere entro l'8 gennaio 2011 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Il provvedimento dispone la devoluzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali, istituisce una nuova imposta sulle locazioni di immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare.Informazioni aggiornate a venerdì, 26 novembre 2010Lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale sposta dallo Stato ai comuni il gettito di numerosi tributi erariali. In una prima fase di avvio, della durata di tre anni, (2011-2013), gli enti locali riceveranno il gettito dei tributi immobiliari, che manterranno per questo periodo l’assetto attuale; poi, dall’anno 2104, saranno introdotte nell’ordinamento fiscale due nuove forme di tributi comunali: l’imposta municipale propria (IMU) e l’imposta municipale secondaria facoltativa. In relazione a ciò, il provvedimento destina alle finanze comunali, nel periodo triennale transitorio, il gettito relativo all’applicazione di specifici tributi sugli immobili ubicati nel loro territorio: imposta di registro, ipotecaria e catastale, Irpef sui redditi fondiari non agrari, imposta di registro e bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, nonché la cedolare secca sugli affitti, istituita dal provvedimento medesimo. I tributi in questione alimenteranno un Fondo sperimentale di equilibrio, istituito con la finalità di assicurare una devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare che risulti, afferma il provvedimento, “progressiva e territorialmente equilibrata”, la cui durata è fissata in un periodo di cinque anni; il Fondo è articolato in due sezioni, alla prima delle quali sono devolute le entrate connesse all’imposizione indiretta ed ai tributi speciali catastali, ed alla seconda le entrate relative all’imposizione indiretta: in entrambi i casi si tratta di entrate riferite al comparto immobiliare. Il riparto del Fondo fra i singoli comuni avverrà tendo conto dei fabbisogni standard di spesa e dei risultati conseguiti dalle amministrazioni locali nel recupero dell’evasione fiscale. Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si prevedono modalità di attribuzione differenziate e semplificate. In corrispondenza del gettito che confluisce nel Fondo vengono ridotti i trasferimenti erariali spettanti ai comuni, al fine di rispettare il vincolo di neutralità finanziaria cui soggiace l’attuazione dello schema di decreto. Al medesimo fine viene stabilita l’attribuzione allo Stato di una compartecipazione sul gettito dei tributi devoluti ai comuni, da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze: decreto che, in prima applicazione, è previsto debba intervenire entro il 30 novembre 2010. Viene infine istituita – con decorrenza dall’anno 2011 - una nuova imposta sui canoni di locazione, denominata cedolare secca: con essa si introduce la facoltà per il contribuente di applicare un regime fiscale sostitutivo, con aliquota al 20%, sui redditi rinvenienti da immobili locati ad uso abitativo. La cedolare sostituisce l’Irpef sulle locazioni, le addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito, l’imposta di bollo e quella di registro sui contratti di locazione; la sostituzione di tale ultima imposta avverrà peraltro solo a partire dal 2014 per i contratti diversi da quelli a canone concordato. A partire dal 2014 entreranno in vigore per il finanziamento dei comuni, in sostituzione delle attuali imposte, due nuove forme di tributo: l’imposta municipale propria e l’imposta municipale facoltativa. La prima imposta viene distintamente disciplinata per le due differenti fattispecie del trasferimento e del possesso di immobili. Per quanto concerne l’imposta sul trasferimento, questa verrà a sostituire, per la componente immobiliare, numerose tipologie di imposte, tra cui le imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, le tasse ipotecarie e l’imposta sulle successioni e donazioni. Essa ha un’aliquota ordinaria dell’8 per cento ed un’aliquota agevolate del 2 per cento per i trasferimenti relativi alla prima casa e per quelli mortis causa; in tale ultimo caso, peraltro, si prevedono talune situazioni in cui l’imposta si applica nella misura fissa di mille euro. Con riguardo, infine, all’imposta sul possesso, la cui aliquota andrà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 30 novembre 2010, essa ha come presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale. L’imposta municipale facoltativa – che non concerne gli immobili ad uso abitativo – sostituisce alcune specifiche forme di prelievo di spettanza dei comuni ( TOSAP, canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità ed altre). Essa può essere istituita solo previo svolgimento di apposite consultazioni popolari da svolgersi sulla base dello statuto comunale dell’ente locale interessato. Dossier pubblicati |














