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L'Assemblea della Camera ha approvato, il 6 ottobre 2010, il disegno di legge AC 2260, volto al rilancio competitivo del sistema agroalimentare, a tal fine individuando quale strategia principale la promozione della qualità dei prodotti e del sistema di produzione, anche attraverso una sempre più completa informazione del consumatore. Il provvedimento è attualmente all'esame del Senato

Informazioni aggiornate a giovedì, 25 novembre 2010

L'Assemblea della Camera ha approvato, indata 6 ottobre 2010 il disegno di legge AC 2260, uno dei principali provvedimenti cui il Governo ha affidato in questa legislatura il rilancio competitivo del sistema agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale.
 Il testo approvato è il frutto di un iter parlamentare piuttosto complesso.

Il disegno di legge infatti, caratterizzato da una serie di misure su questioni rilevanti per il settore agricolo, è stato ampiamente modificato nel corso dell’esame in sede referente presso la XIII Commissione della Camera, anche in seguito al parere espresso dalla Commissione Bilancio. Il successivo esame in Assemblea, iniziato il 9 novembre 2009, è stato immediatamente rinviato in concomitanza con l’esame del disegno di legge finanziaria che ha finito per disciplinare alcune delle questioni più significative inizialmente affrontate dal provvedimento. L’esame in Aula è ripreso il 10 febbraio 2010, ma nel corso della discussione, anche a seguito dell’approvazione di emendamenti sui quali la Commissione Bilancio aveva espresso parere contrario, l’Assemblea ha votato, su richiesta del Presidente della Commissione Agricoltura, il rinvio dell’esame del provvedimento in Commissione.

La Commissione quindi, posto il ristretto margine di disponibilità in ordine alla copertura finanziaria, ha deciso di concentrare l’esame del provvedimento sulla tematica della promozione del valore delle produzioni, con particolare riguardo alla qualità e tracciabilità dei prodotti e del sistema produttivo e all’ampliamento delle informazioni per il consumatore, anche alla luce delle prospettive di riforma della PAC e del quadro normativo comunitario in evoluzione.

Tutte le altre disposizioni, che hanno ad oggetto questioni tra le quali le agevolazioni previdenziali per le aree montane e svantaggiate, il sostegno per il settore bieticolo-saccarifero nonché il riordino delle agroenergie, sono state oggetto di stralcio.
Il testo del disegno di legge approvato risulta quindi incentrato sulle finalità di promozione della qualità dei prodotti e del sistema di produzione intesa come legame con i territori di origine, capacità organizzativa e di penetrazione nei mercati e di una sempre più ampia  tutela del consumatore.In tal senso vanno lette le disposizioni per la competitività dei prodotti a denominazione protetta volte ad un inasprimento del sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle norme che stabiliscono limiti all’utilizzo di determinate sostanze nelle preparazioni alimentari qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite.Una finalità analoga è sottesa all’istituzione di un “Sistema di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari finalizzato a garantire una qualità superiore del prodotto finale, contraddistinto da un basso uso sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati, e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria.

Immediatamente contigua è le questione relativa alla sicurezza alimentare sotto il profilo della razionalizzazione del sistema dei controlli.  Con riguardo a tale profilo, si intendono rafforzare le azioni per il contrasto e la repressione delle frodi alimentari con specifico riguardo alla  contraffazione dei prodotti protetti, inserendo nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria anche il Corpo forestale dello Stato. In parallelo è profondamente revisionato il sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme che disciplinano l’attività sementiera, in tema di fabbricazione degli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, nonché quello posto a tutela delle caratteristiche degli oli d’oliva.Il fine di assicurare una completa informazione ai consumatori è alla base delle norme che dispongono l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, in accordo con i più recenti orientamenti che stanno maturando in ambito comunitario. In seguito all’approvazione di un emendamento in Commissione è stato inserito altresì l’obbligo dell'indicazione in etichetta dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.Si precisa che per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti.

Per i prodotti alimentari trasformati, poi, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Per quanto attiene alle modalità applicative dell'indicazione obbligatoria d'origine i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, provvede a definire con propri decreti le modalità per l'indicazione obbligatoria dell'etichettatura per i singoli prodotti, previo espletamento della procedura prevista dall'Unione europea. I decreti dovranno anche definire i prodotti alimentari soggetti all'etichettatura all'interno di ciascuna filiera alimentare, individuando un requisito di prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Nella stessa ottica si prevede che, in caso di indicazione obbligatoria, è fatto altresì obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente caratterizzante evidenziato. Il disegno di legge detta quindi le prescrizioni relative ai controlli, sostanzialmente attribuiti alle regioni, nonché al sistema  sanzionatorio.

Un’ulteriore disposizione del testo approvato, riconducibile altresì al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato, contempla l’obbligo per gli allevatori di bufale di adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale.

Dossier pubblicati

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare - A.C. 2260 - Schede di lettura e normativa di riferimento (18/05/2009)

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare - A.C. 2260 - Elementi per l'istruttoria legislativa (18/05/2009)

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare A.C. 2260-A Elementi per l'esame in Assemblea

Rilancio competitivo del settore agroalimentare - D.L. 171/2008 - A.C. 1961 - Schede di lettura (02/12/2008)

Rilancio competitivo del settore agroalimentare - D.L. 171/2008 - A.C. 1961 - Elementi per l'istruttoria legislativa (02/12/2008)

D.L. 3 novembre 2008, n. 171, Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 - Schede di lettura (20/01/2009)

 

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