| CAMERA-Sicurezza urbana. Il potere dei Sindaci |
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Dall'avvio della XVI legislatura, il Parlamento ha dedicato grande attenzione al tema della sicurezza urbana, anche a seguito dell'emanazione di decreti-legge in materia. In particolare, da ultimo, il decreto-legge 187/2010, in corso di esame parlamentare. Tra gli interventi previsti si ricordano l'ampliamento dei poteri di ordinanza del sindaco in materia di sicurezza urbana e la facoltà di avvalersi del concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio.Informazioni aggiornate a mercoledì, 24 novembre 2010I poteri di ordinanza dei sindaci I militari e il controllo del territorio Le Associazioni di osservatori volontari per la sicurezza - La videosorveglianza I poteri di ordinanza dei sindaci L’art. 6 del decreto-legge 92/2008, convertito dalla legge 125/2008, ha esteso i poteri di ordinanza del sindaco anche alla sicurezza urbana. Grazie al provvedimento, i sindaci possono adottare provvedimenti, sia in via ordinaria, sia con procedura di urgenza, per prevenire ed eliminare situazioni di grave pericolo per l’incolumità pubblica, come già previsto, e per la sicurezza delle aree urbane. Le ordinanze devono essere comunicate al prefetto che ha il compito di indire, se comportano conseguenze anche per le popolazioni dei comuni limitrofi, un’apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci, il presidente della provincia e, se opportuno, i soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato. L’ambito di applicazione della disposizione è stato fissato da un decreto del ministro dell’interno del 5 agosto 2008 , che sottolinea che l’incolumità pubblica riguarda l’integrità fisica della popolazione mentre la sicurezza urbana è “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”. In particolare, il decreto autorizza i sindaci a intervenire con ordinanze per prevenire e contrastare fenomeni (puniti anche sul versante penale ), quali: attività criminose, come lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool danneggiamento al patrimonio pubblico e privato e fenomeni di scadimento della qualità urbana intralcio alla pubblica viabilità , alterazione del decoro urbano, abusivismo commerciale e illecita occupazione di suolo pubblico prostituzione su strada e comportamenti contro la pubblica decenza. Il sindaco assicura la cooperazione fra le forze di polizia locali e statali, consentendo una maggiore partecipazione dell’amministratore locale alla tutela della sicurezza dei cittadini. La polizia municipale – o il personale addetto ai servizi di polizia stradale, con qualifica di agente di pubblica sicurezza – può in conseguenza accedere agli schedari del CED (la banca dati delle Forze di Polizia) dei veicoli rubati e dei documenti d’identità rubati o smarriti e ai dati sui permessi di soggiorno. Patti per la sicurezza I patti sono interventi concreti sul territorio, definiti da protocolli e programmi congiunti, condivisi tra la prefettura, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il comune e la provincia. L’art. 7 del D.L. 92/2008 ha esteso la predisposizione di piani coordinati di controllo del territorio, per specifiche esigenze, anche ai comuni minori e alle forme associative sovracomunali, per potenziare la capacità di intervento della polizia locale nelle attività ordinarie. In materia di polizia locale si segnala l’esame in Commissione affari costituzionali del Senato, di sei proposte di legge in materia, fra cui l’A.S. 272 che ripropone la proposta di legge adottata nel 2003 dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli organi rappresentativi dell’UPI e dal Consiglio nazionale dell’ANCI. I militari e il controllo del territorio Due provvedimenti d’urgenza hanno introdotto la possibilità, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, di ricorrere alle Forze armate, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, per lo svolgimento di compiti di vigilanza su siti istituzionali e obiettivi sensibili e per il presidio del territorio. L’art. 7-bis del D.L. 92/2008 ha consentito l’utilizzo da parte dei prefetti di un contingente massimo di 3.000 militari per una durata massima di sei mesi, rinnovabile una sola volta. Successivamente, l’art. 2 del D.L. 151/2008 (A.C. 1857), convertito dalla L. 186/2008, ha autorizzato l’impiego, fino al 31 dicembre 2008 di ulteriori 500 unità nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio. In ultimo, l’art. 24, comma 74, del D.L. 78/2009 (A.C. 2561) autorizza la proroga, dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia. La proroga può essere disposta per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità. Le Associazioni di osservatori volontari per la sicurezza - La videosorveglianza La legge 94/2009 (A.C. 2180) introduce la facoltà per il sindaco, previa intesa con il prefetto, di avvalersi del concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio. Le associazioni – da iscrivere in un apposito elenco provinciale istituito in ciascuna Prefettura - possono segnalare alle forze di polizia situazioni di disagio sociale o eventi turbativi della sicurezza urbana. I sindaci si avvalgono in via prioritaria delle associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. La norma è stata illustrata dal ministro dell’interno alla Camera nella seduta del 18 marzo 2009 . L'8 agosto 2009 è stato emanato il decreto ministeriale che ha determinato gli ambiti operativi e i requisiti richiesti alle associazioni operanti sul territorio. Il sindaco, se intende avvalersi della collaborazione delle associazioni, deve emanare apposita ordinanza. Successivamente, può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nell'elenco, volte ad individuare l'ambito territoriale e temporale in cui l'associazione è destinata a svolgere la propria attività nonché a disciplinare il piano d'impiego contenente i presupposti oggettivi per effettuare le segnalazioni alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato. Il contenuto delle convenzioni viene concordato con il Prefetto competente per il territorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. È, invece, entrata in vigore la disposizione, già contenuta nel disegno di legge sicurezza e trasfusa nel D.L. 11/2009, che autorizza i comuni ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a fini di tutela della sicurezza urbana. Approfondimenti Gli strumenti della sicurezza urbana (29/09/2009) Dossier pubblicati Sul decreto-legge in materia di contrasto alla criminalità organizzata Misure urgenti in materia di sicurezza - D.L. 187/2010 ' A.C. 3857 Schede di lettura (15/11/2010) Sul decreto-legge sicurezza Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica D.L. 92/2008 A.C. 1366 (02/07/2008) Sul decreto-legge sicurezza pubblica e contrasto alla violenza Sul disegno di legge sicurezza Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - A.C. 2180 - Schede di lettura (09/03/2009) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - A.C. 2180 - Riferimenti normativi (05/03/2009) Sulla legislazione comparata in materia di immigrazione clandestina Normativa in materia di immigrazione clandestina (30/05/2008) Documenti e risorse web Cittalia, ANCI, Oltre le ordinanze: i sindaci e la sicurezza urbana, aprile 2009 Fondazione Anci ricerche, Le politiche urbane degli Stati europei, maggio 2009 |














