| GU DPR su regolamento concernente il riordino dell Ansv (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo) GU n 267 del 15 novembre |
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DpR 5 ottobre n 189 Decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 , n. 189
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/Ce del Consiglio del 21 novembre 1994»; Considerato che, ai sensi del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, occorre procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione di enti ed organismi pubblici statali nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati; Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Ritenuto che non è possibile prevedere la fusione, la trasformazione o la soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, attesi i peculiari compiti alla struttura attribuiti dal decreto legislativo n.213 del 2006, di attuazione della direttiva 2003/42; Ritenuto, altresì, di dover procedere alla razionalizzazione degli organi e al contenimento delle spese dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo secondo i criteri stabiliti dalle lettere d) ed h) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2010; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'Economia e delle Finanze; Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione ,delle leggi, sull'emanazione dei decreti del presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle, norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Si riporta testo dell'art. 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008): «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro o dei ministri interessati, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il ministro per la semplificazione normativa, il ministro per l'attuazione del programma di Governo e il ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonche', dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti organi; e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa; f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b); g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi; h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento della spesi perla logistica ed il funzionamento. - 1. Gli enti pubblici non economici, con una dotazione organica, inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti, la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i ministri vigilanti comunicano ai ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma. 2. Le funzioni esercitate, da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede, a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. 3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del ministro per la semplificazione normativa"; b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,"; c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 5. All' articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: "e con il ministro dell'Economia e delle Finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il ministro dell'economia e delle finanze e il ministro per la semplificazione normativa". 6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6. - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti) - 1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009"; b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino". 2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "30 giugno 2009" seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione" fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del ministro o dei ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il ministro dell'economia e delle finanze".». - Si riporta il testo dell'art. 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25: «Art. 10-bis (Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi"). - 1. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti" si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche' di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244"; b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura". 3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso. 4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari".». 3. I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta, rispettivamente, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del ministro dell'interno e uno del Ministro della giustizia. 4. Il presidente e i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari. 6. Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacita' tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta. 7. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro dell'Economia e delle fFnanze, sono stabiliti, a valere sul bilancio dell'Agenzia, gli emolumenti spettanti agli organi dell'Agenzia. b) esercita i poteri di delega previsti dall'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, nonche', sentita l'amministrazione vigilante qualora si tratti di Stati non appartenenti all'Unione europea, dalle previsioni 5.1 e 5.1.1 dell'allegato 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561; c) puo' accettare la delega da parte di uno Stato straniero allo svolgimento di una inchiesta tecnica; d) mantiene i rapporti con l'autorita' giudiziaria e con le altre autorita' nazionali e straniere; e) conclude le convenzioni previste dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. 3. Il collegio provvede, in particolare a: 2. Il direttore generale e' a capo degli uffici dell'Agenzia ed interviene, senza diritto di voto, alle riunioni del collegio, al quale propone l'adozione dei provvedimenti che ritenga necessari. 3. Il direttore generale, inoltre: 4. Il trattamento giuridico e economico del direttore generale e' disciplinato con delibera del Collegio da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il ministero dell'Economia e delle Finanze, ed e' regolamentato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. 2. Il presidente e i membri del collegio non possono assumere, nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attivita' nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica. 3. Il presidente e i membri del collegio non possono ricoprire, nel corso del mandato, incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attivita' dell'Agenzia. 4. Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, e' collocato fuori ruolo per il periodo di durata del mandato. 1. Gli investigatori incaricati dall'Agenzia hanno l'obbligo di segretezza su ogni informazione relativa alle inchieste e svolgono il proprio incarico nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura penale, gli investigatori incaricati dall'Agenzia, sentito il pubblico ministero, al fine di svolgere l'inchiesta di propria competenza, possono: a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente, nonche' agli aeromobili civili coinvolti, al loro contenuto e ai loro relitti per il rilevamento degli indizi e per dare disposizioni in ordine alla raccolta, all'esame e alla conservazione dei reperti e di ogni altro elemento necessario all'inchiesta; b) avere accesso immediato ai registratori di volo e a qualsiasi altra registrazione attinente l'aeromobile coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente; c) effettuare e richiedere accertamenti e analisi su persone e cose che hanno attinenza diretta o indiretta con gli eventi indagati, ovvero partecipare a quelli richiesti da terzi anche acquisendo la relativa documentazione; d) procedere all'audizione delle persone informate sui fatti; e) accedere a qualsiasi informazione utile in possesso del proprietario, dell'esercente, del costruttore dell'aeromobile, degli enti preposti all'aviazione civile e del gestore dell'aeroporto interessato.». 2. In attuazione del presente decreto, l'Agenzia provvede alla rimodulazione della dotazione organica, con la previsione della riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali, in modo da assicurare il contenimento delle spese, come previsto dall'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto delle riduzioni operate ai sensi dell'articolo. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3. Le modificazioni alla ripartizione della dotazione organica sono effettuate con deliberazione del collegio dell'Agenzia, su proposta del presidente e sentito il direttore generale, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il ministero dell'Economia e delle Finanze. a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74; b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento, della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.». 2. Per il reclutamento del personale dell'Agenzia si applicano, le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il personale di qualifica dirigenziale e' selezionato, nel rispetto della normativa vigente in materia, tra persone che abbiano maturato un'esperienza almeno quinquennale di tipo scientifico, professionale o dirigenziale nel settore aeronautico. Il personale destinato ai compiti investigativi e' selezionato tra persone che abbiano maturato una consolidata esperienza tecnica nel campo della sicurezza del volo e delle investigazioni sugli incidenti aerei e puo' essere assunto anche con contratto a tempo determinato; ove dipendente da una pubblica amministrazione, e' collocato in aspettativa senza assegni. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dell'Agenzia e' coperta, a seguito di procedura selettiva, con personale avente comprovata capacita' e competenza, proveniente dai ruoli della pubblica amministrazione in possesso di qualifica corrispondente; per le qualifiche dei ruoli tecnici verra' data priorita' al personale dipendente dall'amministrazione dei trasporti. Le unita' destinate ai compiti investigativi possono altresi' essere individuate al di fuori della pubblica amministrazione, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. 5. Al personale dell'Agenzia e' attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile. 6. Al personale proveniente da altra pubblica amministrazione si applica, ai fini del trattamento previdenziale, il decreto del presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. Il rimanente personale e' iscritto all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. 7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai dipendenti pubblici di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 8. L'Agenzia puo' avvalersi, per la formazione e l'aggiornamento del personale investigativo, dell'Istituto superiore per la sicurezza del volo dell'Aeronautica militare, nonche' di analoghe e qualificate strutture nazionali ed estere". |














