| DPR su riordino Enti vigilati dal ministero Infrastrutture e Trasporti AeCI Enac GU n 265 del 12 11 2010 |
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Numero 188 del 5 ottobre 2010, GU n. 265 del 12/11/2010, testo in vigore dal 27 novembre"Decreto del presidende della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188
Visto il regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452, concernente riconoscimento dell'Aero Club d'Italia quale Ente morale; Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordino dell'Aero Club d'Italia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2005, con cui e' stato approvato il nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia e degli Aero Club locali; Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' Ritenuta la necessita' di procedere al riordino degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell' 8 marzo 2010; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a) riduzione dei membri componenti il Consiglio federale a cinque unita' in conformita' alla normativa vigente; b) soppressione del membro supplente del collegio dei revisori dei conti; c) previsione della possibilita' del rinnovo del mandato del Presidente dell'ente per due mandati consecutivi dopo il primo; d) trasferimento dei compiti di vigilanza sull'ente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale, in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono state trasferite le competenze in materia di sport. «2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacita' ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Enac, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica cinque anni ed e' rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo. 4. Il collegio dei sull'attivita' dell'Ente codice civile. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rimane in carica quattro anni ed e' composto da tre membri, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il direttore generale e' nominato, per la durata di cinque anni, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed e' scelto tra soggetti di comprovata capacita' tecnico-giuridica ed amministrativa. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unita' di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuita' e la sicurezza dell'esercizio, che devono revisori dei conti esplica il controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Per le successive conferme del direttore generale si applicano le medesime procedure previste per la nomina. Il direttore generale e' coadiuvato da un vice direttore generale alla cui nomina, al conferimento delle relative funzioni ed alla determinazione dei parametri degli emolumenti provvede il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.». 2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e' soppresso. 3. L'ENAC, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvede a modificare lo statuto dell'Ente prevedendo, altresi', una riduzione da sei a quattro membri del Comitato consultivo tecnico economico e giuridico. |














