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Home Documenti DPR su riordino Enti vigilati dal ministero Infrastrutture e Trasporti AeCI Enac GU n 265 del 12 11 2010
DPR su riordino Enti vigilati dal ministero Infrastrutture e Trasporti AeCI Enac GU n 265 del 12 11 2010 PDF Stampa E-mail
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Numero 188 del 5 ottobre 2010, GU n. 265 del 12/11/2010, testo in vigore dal 27 novembre

"Decreto del presidende della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188

Regolamento recante il riordino degli enti vigilati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0207)

GU n. 265 del 12-11-2010

testo in vigore dal: 27-11-2010

Il presidente della Repubblica


Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452, concernente riconoscimento dell'Aero Club d'Italia quale Ente morale;

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordino dell'Aero Club d'Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2005, con cui e' stato approvato il nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia e degli Aero Club locali;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il urgenti in economica;

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
Visto il dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

Ritenuta la necessita' di procedere al riordino degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell' 8 marzo 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i l'innovazione, per la programma di Governo, dell'interno;
Ministri per la pubblica amministrazione e semplificazione normativa, per l'attuazione del dell'economia e delle finanze, della difesa e

Emana

il seguente regolamento:

Articolo 1 Aero club d'Italia


1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche allo statuto dell'Aero club d'Italia, approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 20 ottobre 2004, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 febbraio 2005, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

a) riduzione dei membri componenti il Consiglio federale a cinque unita' in conformita' alla normativa vigente;

b) soppressione del membro supplente del collegio dei revisori dei conti;

c) previsione della possibilita' del rinnovo del mandato del Presidente dell'ente per due mandati consecutivi dopo il primo;

d) trasferimento dei compiti di vigilanza sull'ente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale, in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono state trasferite le competenze in materia di sport.

Articolo 2 Ente nazionale per l'aviazione civile - Enac

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacita' ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Enac, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto.

E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica cinque anni ed e' rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti e' rinnovabile per una sola dallo statuto dell'Ente.
volta. Esercita le competenze stabilite

4. Il collegio dei sull'attivita' dell'Ente codice civile. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rimane in carica quattro anni ed e' composto da tre membri, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il direttore generale e' nominato, per la durata di cinque anni, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed e' scelto tra soggetti di comprovata capacita' tecnico-giuridica ed amministrativa.

Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unita' di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto.

Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuita' e la sicurezza dell'esercizio, che devono revisori dei conti esplica il controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Per le successive conferme del direttore generale si applicano le medesime procedure previste per la nomina. Il direttore generale e' coadiuvato da un vice direttore generale alla cui nomina, al conferimento delle relative funzioni ed alla determinazione dei parametri degli emolumenti provvede il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.».

2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e' soppresso.

3. L'ENAC, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvede a modificare lo statuto dell'Ente prevedendo, altresi', una riduzione da sei a quattro membri del Comitato consultivo tecnico economico e giuridico.

Articolo 3 Disposizioni transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 1 e 2.

2. Fino alla nomina dei componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica, anche dopo la naturale scadenza del relativo mandato, i membri gia' insediati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2010

 

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