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L'articolo 21 del decreto-legge 112/2008 ha introdotto modifiche alla disciplina del lavoro a termine contenuta nel decreto legislativo 368/2001, al fine di promuovere la diffusione dei contratti a termine garantendo al contempo una più sostanziale tutela ai lavoratori, anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Informazioni aggiornate a mercoledì, 10 novembre 2010

L’articolo 21 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, precisa in primo luogo che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, consentita unicamente a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, è ammessa anche se tali ragioni giustificative sono riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

 

Quanto alla possibilità di prevedere rinnovi dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, già circoscritta entro il limite massimo complessivo di 36 mesi (pena la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato a decorrere dalla stipula del contratto) dall'articolo 1, comma 40, della legge 247/2007 (di attuazione del Protocollo del Welfare del 23 luglio 2007), si introduce la possibilità di derogare ai limiti di legge da parte dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai medesimi contratti collettivi è consentito di derogare alla disciplina sulla precedenza nelle assunzioni (in base alla quale i lavoratori a termine hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato fatte dal datore di lavoro entro 12 mesi).

 

L’articolo 21 del decreto-legge 112/2008 aveva introdotto, inoltre, una disciplina transitoria, valevole nei soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, in base alla quale nei casi di violazione delle norme sui presupposti e sulle modalità relative alla stipulazione del contratto a termine o alla sua proroga, il datore di lavoro era tenuto unicamente a liquidare un indennizzo al lavoratore compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione (non trovava applicazione, pertanto, la trasformazione ex lege del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato). Tale disciplina transitoria è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 214/2009 , in quanto configurante una indebita disparità di trattamento tra lavoratori.

 

Inoltre, si stabilisce che dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 112 (il 22 agosto 2010), il Ministro del lavoro proceda ad una verifica degli effetti delle nuove norme con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, riferendo al Parlamento entro i successivi 3 mesi.

Si ricorda, infine, che l’articolo 32 della legge 183/2010 (cd. collegato lavoro) reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l’impugnazione dei licenziamenti individuali, nonché sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Dossier pubblicati

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la emplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Schede di lettura (articoli 1-63-bis) - Parte I (03/10/2008)

 

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