| GOVERNO- Mutui prima casa: al via le domande per accedere al fondo |
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A partire dal 15 novembre 2010 sarà possibile presentare la domanda di accesso al fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.
Il regolamento di attuazione del fondo prevede, per le famiglie in difficoltà economica, la possibilità di sospendere, per un massimo di diciotto mesi, il pagamento della rata del mutuo, facendo gravare sul fondo stesso gli oneri finanziari e gli eventuali oneri notarili.
I beneficiari devono presentare la domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo. Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE, la documentazione idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento impeditivo del pagamento della rata di mutuo (perdita del posto di lavoro; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; spese mediche o di assistenza domiciliare superiori ai 5000 euro; spese per interventi edilizi non inferiori ai 5000 euro; aumento significativo della rata per effetto dei tassi variabili). Presentazione
A partire dal 15 novembre 2010 è possibile presentare la domanda di accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Il Fondo, previsto dall'art.2, comma 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nasce con l'obiettivo di far fronte alle crescenti difficoltà che i nuclei familiari incontrano nell'assolvere agli obblighi derivanti da mutui contratti per l'acquisto della prima casa, soprattutto nel caso di insorgenza di eventi e circostanze eccezionali ed impreviste, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il regolamento di attuazione (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 giugno 2010, n.132, pubblicato nella G.U. del 18 agosto 2010, n.192 e in vigore dal 2 settembre) prevede che, a fronte della sospensione del pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della prima casa, il Fondo rimborsa all'istituto di credito interessato i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali oneri notarili anticipati dalla banca stessa, e gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondenti esclusivamente al "parametro di riferimento" del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro. Per parametro di riferimento si intende, l'Euribor nel caso dei mutui a tasso variabileo bilanciato, il tasso IRS in euro per ciò che attiene i mutui a tasso fisso, mentre per i mutui con opzione di scelta di tasso (fisso o variabile), il parametro di indicizzazione corrisponde a quello vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione. La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro Come funziona il Fondo Per poter accedere al fondo è necessario presentare la domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo utilizzando il modello disponibile sul sito www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa, indicando il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo. Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato, la documentazione idonea a dimostrare le cause che rendono impossibile, da parte del soggetto richiedente, l'assolvimento degli obblighi assunti. Si raccomanda di compilare la domanda seguendo le indicazioni contenute nelle "Linee guida" predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La banca, acquisita la documentazione presentata dal beneficiario e verificatane la completezza e la regolarità formale, chiede l'autorizzazione ad effettuare l'operazione, indicando, sulla base della richiesta del beneficiario, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell'operazione, ed invia, entro 10 giorni, tale documentazione al Gestore del fondo di solidarietà. Il Gestore del fondo, accertata la sussistenza dei presupposti stabiliti dal presente regolamento, rilascia, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo e imputa alle disponibilità del Fondo l'importo dei costi e degli oneri finanziari indicato dalla banca. Acquisito il nulla osta la banca, entro cinque giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell'ammortamento del mutuo e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia, ai fini dell'attività di vigilanza. La banca, una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, comunica al Gestore, entro cinque giorni, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse. Per saperne di più http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/mutui_primacasa_fondo_solidarieta/funzionamento.html
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