| CAMERA- Apprendistato di professionalizzante, previsto nei contratti collettivi |
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I decreti-leggi 112/2008 e 185/2008 hanno introdotto norme volte a promuovere il ricorso all'apprendistato professionalizzante e a quello finalizzato all'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, nonché per il finanziamento di attività formative nell'esercizio dell'apprendistato.informazioni aggiornate a giovedì, 28 ottobre 2010Apprendistato professionalizzante Apprendistato per l'acquisizione di diploma o per percorsi di alta formazione I provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento Apprendistato professionalizzante L’articolo 23 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, ha disposto che la durata del contratto di apprendistato professionalizzante, prevista nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, non possa essere superiore a sei anni, eliminando in tal modo il precedente limite minimo di durata di due anni. Inoltre, in caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali. Apprendistato per l'acquisizione di diploma o per percorsi di alta formazione Nell’apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione vengono compresi i dottorati di ricerca tra i soggetti, di età tra i diciotto anni e i ventinove anni, che possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore. Infine, in caso di assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell’apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e le altre istituzioni formative. Successivamente, l’articolo 19 del decreto-legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009 (A.S. 1315) , ha esteso al 2009 il finanziamento di 80 milioni di euro in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, anche se svolte oltre il compimento (da parte del lavoratore) del diciottesimo anno di età. I provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento Infine, si ricorda che l’A.C. 1441-quater-F (cd. collegato lavoro), approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 2010, dopo il rinvio del provvedimento alle Camere da parte del Presidente della Repubblica con messaggio motivato del 31 marzo 2010, posticipa al 1° gennaio 2011 il termine per l'esercizio della delega finalizzata al riordino della disciplina dell’apprendistato, già contenuta nella legge 247/2007. Inoltre, si introduce il principio per cui la contrattazione collettiva nazionale territoriale o aziendale può stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori con qualificazioni corrispondenti, peraltro, in maniera graduale in rapporto all’anzianità di servizio (articolo 50, comma 7). Al riguardo, si segnala che identica disposizione è contenuta nell'articolo 2, comma 155, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010). Merita segnalare, infine, l’approvazione da parte della Camera della mozione n. 1-00172 nella seduta dell’11 maggio 2009, la quale impegna il Governo, tra l’altro, ad attuare servizi pubblici che sappiano creare sinergie con la scuola, le strutture private ed i servizi delle organizzazioni di impresa e sindacali, nella promozione del nuovo apprendistato. Dossier pubblicati Documenti e risorse web Dossier di documentazione - N. 64 - Disegno di legge A.S. n. 1167 "Delega al... - 16 legislatura |














