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Gli interventi in materia di imposizione indiretta hanno interessato, in via prevalente, l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sulla produzione e sui consumi (accise).

 

Informazioni aggiornate a lunedì, 25 ottobre 2010

 

Imposta sul valore aggiunto

 

Accise

Imposta sul valore aggiunto

L’articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha esteso la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l’IVA diventa esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo ai soggetti che realizzano un volume d’affari non superiore a 200.000 euro. La norma consente di evitare l’anticipazione del versamento dell’IVA da parte del cedente, qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga in un momento successivo a quello dell’effettuazione delle operazioni (esigibilità per cassa).
L’articolo 3-bis del decreto-legge n. 5 del 2009 ha previsto la possibilità di estendere il beneficio ad altri soggetti ed in particolare ai fornitori delle grandi imprese in amministrazione straordinaria.

L’articolo 31 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha modificato l’aliquota IVA applicata ad alcuni servizi televisivi. In particolare, ha escluso l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata (10%) su alcuni canoni di abbonamento che interessano la radio e le televisioni a pagamento gestite da privati facendoli rientrare nell’ambito di applicazione dell’aliquota ordinaria (20%).

Con la legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) sono stati recepiti alcuni obblighi comunitari in materia di IVA, quali:

 

il regime di territorialità per le prestazioni di intermediazione intracomunitarie;

 

la definizione di valore normale e il suo utilizzo ai fini della determinazione della base imponibile, con particolare riferimento alle cessione di immobili;

 

la disciplina dei rimborsi per i soggetti non residenti;

 

l’ambito di definizione delle operazioni intracomunitarie.

Ulteriori interventi, per i quali si rinvia alle specifiche sezioni, riguardano la disciplina delle prestazioni alberghiere e somministrazioni di bevande e le prestazioni ausiliarie infragruppo nei settori creditizio e assicurativo .

Tra le novità introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2009 si segnalano le disposizioni finalizzate a contrastare gli abusi in materia di utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro tra le quali l’obbligo del visto di conformità delle dichiarazioni nelle quali risulti un credito IVA superiore a 10.000 euro. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 2010 ha chiarito che le nuove disposizioni si applicano ai crediti IVA sorti a decorrere dal 2009, mentre quelli evidenziati nelle dichiarazioni relative agli anni precedenti, per i quali il contribuente abbia richiesto l'utilizzo in compensazione, possono essere utilizzati direttamente senza la necessità di richiedere la preventiva autorizzazione.

Lo stesso decreto, inoltre, estende la facoltà di rateizzare il pagamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale ai soggetti che evidenziano un debito d’imposta a seguito di adeguamento agli studi di settore.

Il decreto legge n. 135 del 2009 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" ha introdotto misure di adeguamento della normativa italiana a quella comunitaria al fine di concludere alcune procedure d'infrazione aperte dall'Unione europea.
Tra queste si segnala l'articolo 11 ai sensi del quale le imprese non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia non possono più chiedere il rimborso dell'IVA corrisposta sugli acquisti la quale, invece, dovrà essere portata in detrazione dalla stabile organizzazione in Italia.
L'articolo 13, invece, è intervenuto sulla disciplina delle accise al fine di adeguare la normativa italiana in merito ai requisiti necessari per poter fruire dell'agevolazione in materia di accise sugli oli rigenerati (criterio dell'origine).

Il decreto legislativo n. 18 del 2010 reca attuazione delle direttive 2008/8/CE, per quanto riguarda il luogo di prestazione di servizi, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE, relativa al sistema comune di IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. Alcune delle modifiche introdotte in materia di territorialità dell'IVA nelle prestazioni di servizi hanno trovato, di fatto, attuazione con decorrenza dal 1° gennaio 2010 secondo quanto indicato nella circolare n. 58/E emanata il 31 dicembre 2009 dall'Agenzia delle entrate. Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al periodo transitorio, decorrente dal 1° gennaio 2010, nella successiva circolaren. n. 14/E emanata il 18 marzo 2010.

Il decreto legge n. 40 del 2010 (decreto incentivi), convertito dalla legge n. 73 del 2010, ha introdotto misure di contraso all'evasione IVA con particolare riferimento alle c.d. "frodi carosello" effettuate mediante soggetti operanti in alcuni Paesi a regime fiscale agevolato (Black list). A tal fine è stato introdotto l'obbligo di inviare una comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate per ciascuna operazione (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuata e ricevuta nei confronti di operatori economici operanti nei Paesi inclusi nella Black list. Il Ministro dell'economia può, con apposito decreto non regolamentare, estendere od escludere l'obbligo con riferimento a specifici Paesi indipendentemente dall'inclusione degli stessi nella black list (in proposito si veda, da ultimo, il DM 27 luglio 2010); egli, inoltre, può imporre l'obbligo anche con riferimento a settori di attività ovvero a specifiche tipologie di soggetti. 

Accise

Gli interventi in materia di imposte sulla produzione e sui consumi (accise) hanno interessato, in via prevalente, il regime di tassazione degli oli minerali.

L’articolo 2 della legge n. 203 del 2008 (finanziaria 2009) è intervenuto in materia di agevolazioni fiscali disponendo l’introduzione a regime di alcuni benefici che venivano in precedenza annualmente prorogati. Si tratta, in particolare delle agevolazioni fiscali in materia di:

 

accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui (grandi consumatori). Il beneficio, consistente nella riduzione del 40% delle aliquote di accisa ordinarie, comporta l’applicazione dell’imposta in misura pari a 0,007 euro al metro cubo anziché a 0,012 euro;

 

accisa sul gasolio e GPL per riscaldamento impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del D.L. n. 356 del 2001. Il beneficio in commento consiste in un’ulteriore riduzione - che si aggiunge alla riduzione di costo introdotta dall’articolo 1 del D.P.R. n. 361 del 1999 - del costo pari a 0,026 euro per ciascun litro  di gasolio e per ciascun chilogrammo di GPL;

 

credito d’imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del D.L. n. 356 del 2001. Il beneficio consiste in un incremento della misura del credito d’imposta pari a 0,015 euro per ogni chilowattora di calore fornito.

Lo stesso articolo 2 della legge finanziaria 2009 ha, inoltre, disposto la proroga per l’anno 2009 delle seguenti agevolazioni:

costo del gasolio e del GPL impiegati per il riscaldamento nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il beneficio consiste in una riduzione del costo pari a 0,026 euro per litro per il gasolio) e a 0,026 euro per chilogrammo per il GPL;

accise per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra ed estensione del regime agevolato agli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre. Il beneficio consiste, di fatto, in una esenzione dall’imposta in quanto, sul piano normativo, si prevede l’applicazione di un’imposta pari a zero.

La legge n. 99 del 2009 (“collegato energia”) è intervenuta sui criteri di miscelazione tra biodiesel e gasolio ai fini della fruizione dell’aliquota di accisa agevolata, elevando dal 5% al 7% la quota massima di biocarburante che può essere contenuta nella miscela ottenuta.

Il Testo Unico sulle Accise (TUA), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è stato oggetto di importanti modifiche operate con il Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 recante "Attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE". Il suddetto provvedimento, oltre a recepire ed adeguare la normativa nazionale alla disciplina europea, ha anche provveduto ad armonizzare il regime fiscale delle accise inserendo nel TUA la disciplina contenuta in diversi testi normativi sia di carattere primario che secondario.

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