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Oltre alla revisione del Codice ambientale, per cui si rinvia al tema specifico, la legislatura in corso è stata caratterizzata da interventi in materia ambientale inseriti in alcuni provvedimenti, soprattutto di urgenza, nonchè dal recepimento di alcune direttive comunitarie. Da ultimo, la legge comunitaria 2009 ha introdotto alcune disposizioni in materia ambientale e ha previsto l'attuazione del cd. pacchetto clima-energia.

 

Informazioni aggiornate a giovedì, 21 ottobre 2010

Gli interventi d'urgenza

 

lart. 3 del decreto-legge 59/2008 modifica l’art. 77 del D.Lgs. 152/2006 (che disciplina l’individuazione ed il perseguimento di obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici), al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea;

 

il decreto-legge 90/2008 e il decreto-legge 172/2008 introducono alcune norme in materia di rifiuti;

 

l’articolo 30 del decreto-legge 112/2008 introduce norme sui controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a

 

certificazione ambientale

il decreto-legge 171/2008 interviene sugli adempimenti a carico delle imprese agricole ed esclude i piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica; esso introduce inoltre una nuova disciplina delle vinacce e dei biogas;

 

il D.Lgs. 188/2008 reca una nuova disciplina in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti (che abroga l’art. 235 del D.Lgs. 152/2006 sul Cobat);

 

lart. 20 comma 10-sexies del decreto-legge 185/2008 modifica la disciplina in materia di terre e rocce da scavo;

 

il decreto-legge 208/2008 reca numerose norme di modifica al Codice: l’art. 1 con riguardo alle autorità di bacino, l’art. 2 in materia di danno ambientale, l’art. 5 in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, adeguamento delle discariche nonché di dichiarazione ambientale, l’art. 6 relativamente ai rifiuti ammessi in discarica, l’art. 8-ter in materia di terre e rocce da scavo, l’art. 8-quater sulla gestione dei rifiuti, l’art. 8-quinquies in materia di acqua di falda; 

 

il decreto-legge 39/2009 istituisce la "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche",  al posto del precedente  "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche";

 

l'art. 27, comma 43, della legge 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) modifica l’allegato IV della parte seconda del Codice, prevedendo la verifica di assoggettabilità sui seguenti progetti di competenza regionale solo nel caso abbiano una potenza complessiva superiore a 1MW: gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda nonché gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento; il medesimo articolo 27, al comma 34,  ha sostituito i commi da 77 a 82 dell'art. 1 della legge 239/2004, al fine di modificare ed integrare la disciplina in materia di permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi. Il permesso viene ora rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere connesse è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico.

 

l'art. 30, comma 14, della medesima legge 99/2009 - attraverso una modifica alla lettera d) del n. 1 della parte II, sezione 4, dell’allegato X alla Parte V del Codice - include tra le biomasse combustibili anche il materiale vegetale prodotto dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

 

l’art. 34 della medesima legge 99/2009 effettua alcune integrazioni al Codice (parte II dell’allegato IX alla Parte quinta, che tratta dei requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili) finalizzate all’adeguamento della normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, in particolare in tema di impianti a condensazione;

 

l'art. 40 della medesima legge 99/2009 integra l'allegato III, lettera z)della Parte II del Codice, introducendovi gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km. Si ricorda che tale allgato reca l'elenco dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai quali si applicano le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) di cui alla Parte II del Codice stesso;

 

l’art. 42 della medesima legge 99/2009 introduce gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare tra i progetti di competenza statale soggetti alle procedure di VIA e VAS. Limita, invece, la competenza regionale ai soli impianti eolici per la produzione di energia elettrica situati sulla terraferma (per i quali è però prevista la partecipazione obbligatoria di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo);

 

il decreto-legge 135/2009, nell'ambito della riforma dei servizi pubblici locali (articolo 15), elimina  la competenza della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche sul parere preventivo per la concessioni di affidamenti “in house”; proroga di ulteriori sei mesi (e quindi fino alla metà di febbraio 2010) l’applicazione della tariffazione ai rifiuti assimilati per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani; proroga  al 31 dicembre 2010, il termine entro il quale non sono ammessi in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kj/kg (il cd. fluff di frantumazione degli autoveicoli), previsto dall’art. 6, comma 1, lett. p) del decreto legislativo n. 36 del 2003; differisce il termine (fissato in 120 giorni dall’art. 8-sexies del D.L. 208/2008) entro il quale deve essere fissato l’importo della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione da restituire da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Tale termine è ora spostato a 210 giorni;

 

il decreto-legge 194/2009 differisce al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa. Proroga inoltre di due anni (al 29 aprile 2013) il termine previsto dall'art. 281, comma 2, del D.Lgs. 152/2006  relativo all’adeguamento alle norme della parte quinta del medesimo codice, delle emissioni degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006.Lo stesso decretoreca, inoltre, norme in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE),  centri di raccolta di rifiuti urbani, valori limite di composti organici volatili aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria), nonché disposizioni sulle autorità di bacino e sull'Ispra;

 

la legge 25 febbraio 2010, n. 36  recante la disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue (A.C. 2966) modifica l'articolo 137, co. 5, del Codice chiarendo i casi applicazione della normativa amministrativa e di quella penale (quest'ultima applicabile solo in caso di superamento dei limiti relativi a 18 sostanze pericolose elencate nel Codice);

 

il decreto-legge 2/2010 prevede la soppressione, entro un anno,  delle Autorità d'ambito territoriale (ATO) in materia di acqua e rifiuti (artt. 148 e 201 d.lgs. 152/2006);

 

Il decreto-legge 72/2010 ha introdotto misure urgenti per il differimento dei termini in materia ambientale (proroga MUD) e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2.

La legge comunitaria 2009

La legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) prevede alcune disposizioni in materia ambientale:

- l’art. 15 recante alcune modifiche all’art. 11 della L. 88/2009 sull’inquinamento acustico e l’art. 20 che novella il D.Lgs. 117/2008 in materia di rifiuti inerti;

- vengono poi dettate disposizioni, dagli artt. 16 e 19, per il recepimento della direttiva 2009/31/CE sullo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e delle direttive 2008/99/CE (tutela penale dell’ambiente) e 2009/123/CE (inquinamento provocato dalle navi);

- l’art. 21 reca norme di semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei RAEE, mentre l’art. 43 apporta modifiche al D.Lgs. 209/2003 relativamente allo stoccaggio dei veicoli fuori uso;

- infine, tra le direttive elencate nell’allegato B, si segnalano quelle che compongono il cd. pacchetto clima-energia (nn. 28, 29, 30 e 31 del 2009), le direttive 2008/105 e 2009/90 in materia di acque e la direttiva 2008/101 di modifica della direttiva 2003/87 (emission trading).

Il recepimento delle direttive europee

 

Il d.lgs. n. 188 del 2008, recante il recepimento direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, è volto a dettare le norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori nonché le norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di tali materiali.

Il d.lgs. n. 30 del 2009, in attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, non si limita a recepire le disposizioni della direttiva, ma provvede altresì a tener conto anche delle linee guida comunitarie emanate in materia successivamente all’adozione della stessa direttiva, così da fornire alle Amministrazioni regionali elementi tecnici più puntuali per impostare una corretta attività conoscitiva del territorio e dello stato delle acque sotterranee; a raccogliere nello stesso corpo normativo anche le norme di tutela previste dall’allegato 1 alla parte terza del Codice ambientale e conseguentemente abrogate, al fine di pervenire alla definizione di una disciplina sistematica della materia.

Il d.lgs. n. 32 del 2010 , in attuazione alla direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE, acronimo di INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe),  è volto alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale quale parte di INSPIRE. A tal fine il decreto  stabilisce norme generali per la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei datinecessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche/attività che possono ripercuotersi sull'ambiente.

Il d.lgs. n. 49 del 2010 , in attuazione alla direttiva 2007/60/CE, istituisce un quadro comune per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale, le attività economiche e le infrastrutture, connesse con le alluvioni, individuando nelle autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del Codice ambientale le autorità cui competono gli adempimenti previsti dalla direttiva.

Il DM 8 marzo 2010, n. 65, detta le disposizioni attuative dell'art. 6 del d.lgs. 151/2005 relativo ai RAEE, con particolare rifeirmento all'obbligo di ritiro gratuito da parte dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura. 

Da ultimo, il governo ha presentato alle Camere per l’espressione del prescritto parere i seguenti schemi di decreto legislativo:

lo schema di decreto legislativo - predisposto ai sensi dell’allegato B della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) - di recepimento della direttiva 2008798/CE relativa ai rifiuti, che modifica la Parte quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del d.lgs. 152/2006 (atto n. 250).

lo schema - predisposto ai sensi dell'allegato B della legge 96/2010 (comunitaria 2009) di recepimento della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e della direttiva 2009/90/CE sull’analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque. Lo schema novella alcuni articoli ed allegati del d.lgs. 152/2006, (con il quale è stata recepita, tra l’altro, la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE) e, in particolare, quelli relative alla tutela delle acque dall'inquinamento (Sezione II della Parte terza del Codice) (atto n. 252).

 

 

Il riparto delle competenze in materia ambientale

Già nella XV legislatura, la Corte costituzionale (vedi, ad esempio, la sentenza n. 182 del 2006 e la n. 367 del 2007) aveva riconosciuto alla legislazione regionale la facoltà di assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale o paesaggistica, purché fossero rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato. Le più recenti sentenze del 2008 e del 2009 ribadiscono tali limiti regionali, riconducendo alla materia della tutela dell?ambiente - di esclusiva competenza statale - numerose questioni sollevate dalle regioni come rientranti nella materia governo del territorio, di competenza concorrente, tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche e i rifiuti. Con tali sentenze, la Corte conferma quindi, sostanzialmente, la ripartizione di competenze definita nel Codice ambientale.

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