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CAMERA -Il collegato lavoroIl 3 marzo 2009 è stato approvato definitivamente dal Parlamento il disegno di legge 1167-B, provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 in materia di lavoro. Il provvedimento, in particolare, reca alcune ampie deleghe al Governo, in materia di ammortizzatori sociali, lavori usuranti, apprendistato e occupazione femminile. II 31 marzo 2010 il Presidente della Repubblica aveva rinviato il provvedimento alle Camere, con messaggio motivato, ai sensi dell'articolo 74 Cost.. A seguito del rinvio presidenziale il provvedimento è stato approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati, il 29 aprile 2010 e, con ulteriori modifiche, dal Senato, il 29 settembre 2010. Infine, è stato approvato in via definitiva dalla Camera il 19 ottobre 2010.
informazioni aggiornate a mercoledì, 20 ottobre 2010 Il disegno di legge, risultante dallo stralcio di alcuni articoli dell’originario A.C. 1441, è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Nel corso del lungo iter parlamentare il testo si è andato progressivamente arricchendo di nuovi e più ampi contenuti. Il provvedimento reca alcune ampie deleghe al Governo e varie disposizioni che intervengono in diversi settori della materia lavoristica. Peraltro, per quanto riguarda il settore pubblico, talune disposizioni sono state soppresse in quanto sostanzialmente confluite nel decreto legislativo 150/2009 (c.d. decreto Brunetta), che ha introdotto una ampia riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il provvedimento conferisce innanzitutto quattro nuove deleghe al Governo, riguardanti:
Viene inoltre disposta la proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato e di occupazione femminile, già conferite ai sensi dell’articolo 1, commi 28, 30 e 81, della legge 247/2007 (di attuazione del Protocollo sul welfare). Il messaggio presidenziale si sofferma, in particolare, sull'articolo 31, che modifica le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, e sull'articolo 20, relativo alle responsabilità per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato. Inoltre, la possibilità di pervenire a una decisione arbitrale "secondo equità" non può in ogni caso compromettere diritti costituzionalmente garantiti, o comunque non negoziabili, di cui è titolare il lavoratore; nel settore del pubblico impiego tale possibilità va altresì coniugata con il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. Per quanto attiene al secondo profilo, si evidenzia la necessità di una riformulazione della norma volta ad assicurare, escludendo profili di rilevanza penale (in linea con gli adattamenti del resto previsti al riguardo dal testo unico in materia di sicurezza sul lavoro), l'effettiva sussistenza di un autonomo titolo di responsabilità sul quale fondare il diritto al risarcimento per i danni arrecati alla salute dei lavoratori impiegati sul naviglio di Stato. A seguito del rinvio presidenziale il provvedimento è stato oggetto di un nuovo esame da parte della Camera dei deputati (AC 1441 quater-D), che lo ha nuovamente approvato, con modifiche, il 29 aprile 2010. Le modifiche hanno riguardato, in particolare, l'articolo 20, che è stato interamente riformulato al fine di meglio specificare l'ambito di esclusione da responsabilità e dare più sicuro fondamento giuridico alle azioni risarcitorie, nonchè l'articolo 31, modificato in più parti al fine di prevedere che: nell’arbitrato di equità si debba tener conto, oltre che dei principi generali dell’ordinamento, anche dei principi regolatori della materia, inclusi quelli derivanti da obblighi comunitari;
in caso di impugnazione del lodo arbitrale la competenza sia, in unico grado, del tribunale in funzione di giudice del lavoro;
la clausola compromissoria può essere pattuita non prima della conclusione del periodo di prova ovvero, ove non previsto, non prima di 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro;
la clausola compromissoria non può comunque avere ad oggetto le controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro e può avere ad oggetto solo controversie già insorte;
davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato;
in assenza di accordi interconfederali o contratti collettivi volti a definire la pattuizione di clausole compromissorie, trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, al fine di promuovere un accordo; nel caso in cui non si giunga ad un accordo nei successivi 6 mesi, il Ministro, con proprio decreto, individua in via sperimentale, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociale, le modalità di attuazione della nuova disciplina. Nel corso dell'esame al Senato il testo è stato ulteriormente modificato. In particolare, è stato stabilito che l’accertamento dell’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro deve essere verificata all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria e che questa ha ad oggetto le controversie che dovessero successivamente insorgere dal rapporto di lavoro. Dossier pubblicati
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