| Impresa individuale, Sas oppure Srl? Le sigle non si equivalgono |
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Tweet me!| Forma giuridica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ben inizia chi sceglie la giusta tipologia giuridica per la propria impresaScegliere il tipo d'impresa è la prima decisione importante di un
aspirante imprenditore, una decisione dalla quale può dipendere il
successo della propria attività: quindi, valutando le caratteristiche
delle varie forme giuridiche che può assumere l’impresa è possibile
scegliere la tipologia migliore per l’azienda da costituire.
1. IMPRESA INDIVIDUALE L'impresa individuale ha un solo titolare, che assume su di sé tutto il rischio di impresa con responsabilità llimitata (cioè risponde con tutto il patrimonio personale: automobile, casa, ecc.). Per costituirla non serve un atto costitutivo e non ha bisogno che sia versato un capitale minimo per poter iniziare l'attività, ma è sufficiente:
2. IMPRESA FAMILIARE Se la persona titolare si avvale dell'aiuto dei propri familiari (coniuge; parenti entro il terzo grado; affini, cioè parenti del coniuge, entro il 2° grado) può dar vita ad una impresa familiare. In questo caso i familiari non sono dipendenti, né soci, ma collaboratori che prestano lavoro in modo continuativo. Secondo l'art.230 bis del codice civile, i familiari che partecipano all'impresa familiare hanno diritto ad un trattamento economico proporzionato alle condizioni patrimoniali della famiglia, a partecipare agli utili, agli incrementi economici ed a contribuire alle decisioni di maggiore importanza per l'azienda, non rispondono dei debiti e non sono soggetti al fallimento. Anche in questo caso è l'imprenditore a rispondere con tutto il proprio patrimonio. L'impresa familiare non ha bisogno di un capitale iniziale ma deve essere costituita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata autenticata per l’elencazione dei familiari collaboratori. Per la costituzione bisogna:
3. LE SOCIETA'
Il
contratto di società (art.2247 c.c.) è l'accordo in base al quale due o
più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di
un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Il contratto deve sempre essere redatto da un notaio. I conferimenti sono rappresentati da denaro, beni mobili o prestazioni lavorative dei soci (solo per le società di persone). L'attività economica o lucrativa esercitata allo scopo di conseguire i profitti è l'oggetto sociale. Le società possono essre di persone e di capitali. 3.1. SOCIETA' DI PERSONE
Nelle società di persone, i soci hanno responsabilità illimitata e solidale: il che significa che, se la società non è in grado di pagare i propri debiti, ciascun socio risponde con il proprio patrimonio,
anche per l'intero debito, e non "pro quota". Si dice pertanto che la
società di persone ha un'autonomia patrimoniale imperfetta, perchè i
creditori sociali possono rivalersi non solo sul patrimonio della
società, ma anche su quello personale dei soci.Per costituire una società di persone bisogna:
I soci delle società di persone sono soggetti a fallimento, insieme alla società. Le società di persone sono: - semplice (S.s) - in nome collettivo (S.n.c.) - in accomandita semplice (S.a.s.) 3.2. SOCIETA' DI CAPITALI
Le società di capitali hanno personalità giuridica, cioè sono considerate un soggetto giuridico distinto dalle persone dei soci e autonomia patrimoniale perfetta: ciò significa che dei debiti sociali risponde la sola società con il suo patrimonio, ed i singoli soci, 'rischiano', pertanto, solo il capitale conferito. Nelle società di capitali, quindi, bisogna versare un capitale minimo di € 10.000,00. Una società di capitali si costituisce con atto pubblico e bisogna:
I soci delle società di capitale non sono soggetti a fallimento. Le società di capitali sono: - a responsabilità limitata (S.r.l.) - a responsabilita limitata (S.r.l.) con socio unico - per azioni (S.p.a.) - in accomandita per azioni (S.a.p.a.). 4. LE COOPERATIVE
Nell'ambito delle forme giuridiche idonee all'esercizio di un'attività di impresa, le diverse forme di cooperativa si sono gradualmente affermate come la soluzione ideale per gruppi di persone che si aggregano non sulla base di una semplice suddivisione percentuale degli utili (come accade a livello strettamente societario), ma nella volontà di contribuire in comune allo sviluppo dell'impresa ciascuno secondo le proprie possibilità e con precisi obiettivi che vadano a beneficio di tutti i soci. Le cooperative pertanto sono articolate non su una finalità di lucro, ma intorno al cosiddetto scopo mutualistico e prevedono un rapporto tra i soci e tra di essi e la cooperativa basato sul voto capitario: ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea a prescindere dalle quote di capitale sottoscritte, rendendo impossibile la consueta formazione del socio o dei soci di maggioranza delle forme societarie classiche. Sotto il profilo societario la cooperativa richiede una strutturazione completa degli organi con la presenza, accanto all'Assemblea dei soci (che è l'organo sovrano), di un Consiglio di Amministrazione al qual è delegata la gestione ordinaria e del Collegio Sindacale. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla stesura dell'oggetto sociale, che deve descrivere l'attività caratteristica prescelta senza precludersi quelle connesse ed accessorie, oltreché alle norme di funzionamento dei diversi organi. A livello fiscale la cooperativa presenta caratteristiche ed adempimenti analoghi alle Società di capitali - registri sociali (soci, verbali assemblee ecc.), registri fiscali, regimi contabili, determinazione dell'IVA, ecc. - ma con alcune agevolazioni a seconda dell'adozione di particolari forme cooperative. Una cooperativa si costituisce per atto pubblico e bisogna:
Le principali tipologie di società cooperativa sono le seguenti: Cooperativa ordinaria: è la forma classica di base e richiede un minimo di nove soci. Cooperativa di produzione e lavoro : è una particolare forma nella quale si punta a creare occasioni di lavoro ed occupazione tra i soci e che gode di una detassazione degli utili qualora il costo del lavoro superi alcune percentuali rispetto al totale dei costi sostenuti (la detassazione è assoluta qualora i costi del personale superino il 60% del totale dei costi). Cooperativa sociale: è la cooperativa con fini strettamente solidaristici e può essere :
La cooperativa sociale gode di particolari agevolazioni fiscali (tra l'altro, come meglio specificato in seguito, è una ONLUS di diritto) e di un regime IVA molto favorevole: alcune attività sono infatti fatturabili al 4% (anziché al 20%) ed è possibile operare in regime di esenzione IVA (nel quale peraltro non si detrae IVA sui costi), anche solo per particolari settori di attività, purché si mantenga un comportamento costante nel corso dello stesso anno solare. Piccola società cooperativa: è una forma recentemente introdotta per consentire la scelta delle diverse forme di cooperativa anche a gruppi di persone che non raggiungano il numero minimo di nove soci. La piccola società cooperativa può avere un minimo di tre o di cinque soci ed ha una disciplina analoga alla cooperativa ordinaria; bisogna tuttavia prestare attenzione all'evolversi del numero dei soci nel corso del tempo. Le cooperative sono soggette a particolari forme di pubblicità con l'iscrizione in appositi registri presso le prefetture e le regioni e presentano una peculiare disciplina in materia di lavoro. La prestazione di lavoro in cooperativa può infatti essere esercitata sia sotto forma di lavoro dipendente, sia utilizzando la figura del "socio lavoratore"; in entrambi i casi alle cooperative sono riservate agevolazioni che riducono il peso dei contributi e degli oneri sociali. RICAPITOLANDO
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